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Cara ADUC

Rimborso da Tim per connessioni Internet

28 aprile 2009
Domanda 28 aprile 2009
Cara Aduc,
con riferimento alla comunicazione di Francesca da Palermo il 2 Aprile 2008 vorrei segnalare quanto mi è accaduto in questi giorni. Ho attivato anch'io, dal novembre 2008, la promozione "tutto compreso 60", che prevede, tra l'altro, la possibilità di scaricare 30MB di traffico dati usando il telefonino come modem. Il gennaio scorso, nel corso di un'unica connessione, ho esaurito i 30 MB disponibili, scaricandone in più altri 28, che al costo di 6 euro hanno portato un addebito in bolletta di 166 euro. Ho inviato subito un fax al 119 chiedendo che questa somma mi fosse rimborsata, non avendo avuto la possibilità di controllare i MB scaricati, ma mi è stato risposto che tutto era regolare e che avrei dovuto pagare. Mi sono allora rivolta al Contact Center per la tutela del consumatore dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e l'operatrice, esposto il mio caso, mi ha subito citato l'art.60 comma 2 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che stabilisce che:
"Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio."
La stessa operatrice mi ha inviato una e-mail, con la procedura che avrei dovuto seguire per ottenere il rimborso richiesto, che riporto di seguito:
"Gentile utente,
Si desidera ringraziarla della segnalazione inviata perché le informazioni sulle problematiche degli utenti, rielaborate anche statisticamente, permettono a quest'Autorità di svolgere i propri compiti di regolamentazione, di vigilanza e di tutela in maniera sempre più adeguata alle esigenze dei destinatari
Nel merito di quanto da lei segnalato, ai sensi delle norme in materia di comunicazioni elettroniche, si consiglia di presentare formale e circostanziato reclamo - preferibilmente mediante raccomandata A/R o invio al numero di fax a ciò dedicato - all'operatore il quale è tenuto a rispondere al più tardi entro 45 giorni.
Se, decorso tale termine, l'operatore non accoglie il reclamo o non risponde, l'utente può attivare il tentativo di conciliazione (che è obbligatorio per legge prima di poter ricorrere al Giudice) per le controversie tra utenti e gestori di telecomunicazioni, utilizzando a tal fine un formulario ad hoc (Formulario UG) predisposto dall'Autorità e disponibile sul sito web all'indirizzo: http://www.agcom.it/operatori/operatori_utenti.htm
La domanda di conciliazione potrà essere proposta:
. ai Comitati Regionali delle Comunicazioni (CO.RE.COM), oppure
. alle Camere di Commercio territorialmente competenti, oppure
. agli organismi di conciliazione paritetica, costituiti dagli operatori con le associazioni di consumatori, oppure
. agli organismi di conciliazione in materia di consumo individuati ai sensi dell'articolo 141 del Codice del consumo, come previsto dall'articolo 13, comma 1, della delibera n. 173/07/CONS; fino all'individuazione di tali organismi sarà possibile altresì ricorrere agli organismi di conciliazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia: http://www.giustizia.it/ministero/struttura/dipartimenti/elenco_conciliatori.htm)
Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell'accordo e la controversia si conclude.
Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, l'utente può adire il giudizio civile o può chiedere alla scrivente Autorità di risolvere in via extragiudiziale la controversia ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche: si tratta di un rito alternativo a quello civile previsto in cui l'Autorità può ordinare la restituzione e/o lo storno di somme non dovute e la liquidazione, se del caso, degli indennizzi previsti dalle condizioni contrattuali e dalle Carte dei servizi, fermo restando che la competenza a liquidare eventuali "danni" subiti dall'utente resta di competenza esclusiva della Magistratura ordinaria. In tale eventualità, per la modulistica ed i dettagli consulti nuovamente il sito web: http://www.agcom.it/operatori/operatori_utenti.htm.
Per ulteriori richieste di informazioni può rivolgersi al nostro servizio di Contact Center raggiungibile a mezzo email all'indirizzo [email protected] o a mezzo telefono -dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 14.00 - al numero verde 800 185060 (da rete fissa) o al numero geografico 081 750750 (da rete mobile).
Sperando di averle fornito utili indicazioni, si porgono distinti saluti
Contact Center
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni "
Prima però di attivare la procedura indicatami dall'Autorità sono stata contattata da un operatore della Tim (con il quale il giorno prima avevo parlato minacciando di rivolgermi all'Autorità e di passare a un altro operatore) che mi ha comunicato che a breve mi arriverà con un assegno il rimborso dei 166euro oggetto del contendere.
Il caso che mi ha riguardato credo che possa essere generalizzato a molte altre situazioni che vedono i consumatori costretti a pagare ingiustamente cifre esorbitanti per servizi che non possono "controllare".
Ringraziandovi per il prezioso servizio che offrite, colgo l'occasione di porgere distinti saluti
Rosa, da Napoli (NA)

Risposta ADUC
La ringraziamo della lettera che ci ha inviato e che pubblichiamo su Cara Aduc.
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