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Cara ADUC

Rimborso polizza su prestito

10 novembre 2012
Domanda 10 novembre 2012
Recentemente, ho rinnovato la cessione del 5° dello stipendio. Successivamente ho richiesto il rimborso/restituzione delle quote e quant'altro corrisposto in eccedenza nonchè la quota di capitale relativa alla parte del premio assicurativo non goduto per estinzione anticipata. Premesso che tale operazione l'ho effettuata alcuni mesi fa per un altro prestito chiuso, sempre comunque stipulato circa 5 anni fa.
La compagnia assicuratrice mi ha già risposto riferendomi che non mi competeva nulla in quanto le norme che regolano tali rimborsi, decorrono per i contratti stipulati dal mese di ottobre 2010. Considerando che in opposizione a quanto da loro riferito, ho ricevuto in quest'ultimo periodo diversi rimborsi analoghi, per chiusure anticipate, ritengo quanto da loro asserito non dovrebbe corrispondere a verità. Come mi devo comportare? Hanno Ragione?
Attilio, da Palermo (PA)

Risposta ADUC
Non c'è bisogno della regolamentazione in vigore dall'ottobre 2010 per sancire un principio che, sebbene non direttamente esplicitato nella normativa, ha trovato spazio nella giurisprudenza. Non possiamo far altro che confermare quanto più volte ribadito in passato, vale a dire che se la polizza cessa di espletare la propria funzione di copertura assicurativa, il contratto non può andare avanti come se non fosse accaduto niente.
Ribadiamo pure che tale principio è stato sancito anche dalla Corte di Cassazione, recentemente con la sentenza 11706 del 20 maggio 2009, secondo cui il nesso fra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione concreta una fattispecie di collegamento negoziale riferibile al "meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non attraverso un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi".
Di conseguenza, se è vero che il mutuo e la polizza costituiscono due contratti distinti, è pure vero che tra i due contratti sussiste di fatto un vincolo di reciproca dipendenza che fa sì che le loro sorti siano collegate. Pertanto, la cessazione del contratto di mutuo fa sciogliere nello stesso momento il contratto assicurativo per via del fatto che il cliente non ha più nulla da garantire alla banca, avendo estinto il proprio debito.
Faccia presente la cosa alla compagnia, se non sarà sufficiente ha tutte le carte in regola per rivalersi avvalendosi delle vie legali.
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