Cara ADUC
Rimborso polizza mutuo
Domanda
23 marzo 2010
Il 22 febbraio corrente mese ho estinto il mutuo residuo stipulato nel dicembre 2000 con UniCredit Banco di Napoli.
Nel marzo 2005 tramite la stessa Banca avevo sottoscritto una polizza di assicurazione sulla vita per la somma residua del mutuo con la compagnia HDI pagata in un'unica soluzione.
Vorrei cortesemente sapere se mi spetta la somma non goduta dell'assicurazione considerata l'estinzione anticipata del mutuo ed eventualmente quale decreto citare nella richiesta.
Nel marzo 2005 tramite la stessa Banca avevo sottoscritto una polizza di assicurazione sulla vita per la somma residua del mutuo con la compagnia HDI pagata in un'unica soluzione.
Vorrei cortesemente sapere se mi spetta la somma non goduta dell'assicurazione considerata l'estinzione anticipata del mutuo ed eventualmente quale decreto citare nella richiesta.
Risposta ADUC
Non è obbligatoria la polizza vita o quella multi-rischi. Coprirsi dai rischi è comunque buona cosa, il fatto è che molto spesso queste polizze vengono vendute ad un prezzo enormemente superiore rispetto all'ordinario.
A novembre 2008, Ania ed Abi hanno sottoscritto un protocollo grazie al quale è possibile trasferire il proprio mutuo da una banca all'altra, potrà mantenere la polizza preesistente cambiando il nome del beneficiario (la banca), oppure estinguerla ottenendo in questo caso la restituzione del premio non goduto e delle provvigioni erogate alla banca dall'assicurazione. Le regole valgono anche in caso di estinzione anticipata del mutuo. Unico neo, non da poco, è che l'accordo non è vincolante per le compagnie e quindi un eventuale diniego costringerebbe il cliente a cercare di rivalersi mediante le vie legali. Invii un reclamo, cui l'assicurazione dovrà rispondere entro 45 giorni. In caso di risposta negativa o assente, potrà agire legalmente ed anche segnalare la mancanza all'Isvap.
A novembre 2008, Ania ed Abi hanno sottoscritto un protocollo grazie al quale è possibile trasferire il proprio mutuo da una banca all'altra, potrà mantenere la polizza preesistente cambiando il nome del beneficiario (la banca), oppure estinguerla ottenendo in questo caso la restituzione del premio non goduto e delle provvigioni erogate alla banca dall'assicurazione. Le regole valgono anche in caso di estinzione anticipata del mutuo. Unico neo, non da poco, è che l'accordo non è vincolante per le compagnie e quindi un eventuale diniego costringerebbe il cliente a cercare di rivalersi mediante le vie legali. Invii un reclamo, cui l'assicurazione dovrà rispondere entro 45 giorni. In caso di risposta negativa o assente, potrà agire legalmente ed anche segnalare la mancanza all'Isvap.
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