Cara ADUC
Rimborso assicurazioni mutuo
Domanda
23 marzo 2010
Gentile ADUC. Mi accingo all'estinzione anticipata del mutuo. All'atto dello stesso (febbraio 2008) ho dovuto pagare 2 assicurazioni: 1 incendio e scoppio (750 euro) e 1 sulla mia eventuale insolvibilita' (3190 euro) quest'ultima stipulata direttamente da Banca per la casa (unicredit). Mi viene detto dalla banca che nn è previsto il rimborso delle suddette assicurazioni. Il mutuo è di anni 30. Come devo pormi nei confronti della stessa per ottenere i premi non goduti? Grazie.
Giuseppe, da Ribera (AG)
Giuseppe, da Ribera (AG)
Risposta ADUC
Non è obbligatoria la polizza vita o quella multi-rischi. Coprirsi dai rischi è comunque buona cosa, il fatto è che molto spesso queste polizze vengono vendute ad un prezzo enormemente superiore rispetto all'ordinario.
A novembre 2008, Ania ed Abi hanno sottoscritto un protocollo grazie al quale è possibile trasferire il proprio mutuo da una banca all'altra, potrà mantenere la polizza preesistente cambiando il nome del beneficiario (la banca), oppure estinguerla ottenendo in questo caso la restituzione del premio non goduto e delle provvigioni erogate alla banca dall'assicurazione. Le regole valgono anche in caso di estinzione anticipata del mutuo. Unico neo, non da poco, è che l'accordo non è vincolante per le compagnie e quindi un eventuale diniego costringerebbe il cliente a cercare di rivalersi mediante le vie legali. Invii un reclamo, cui l'assicurazione dovrà rispondere entro 45 giorni. In caso di risposta negativa o assente, potrà agire legalmente ed anche segnalare la mancanza all'Isvap.
A novembre 2008, Ania ed Abi hanno sottoscritto un protocollo grazie al quale è possibile trasferire il proprio mutuo da una banca all'altra, potrà mantenere la polizza preesistente cambiando il nome del beneficiario (la banca), oppure estinguerla ottenendo in questo caso la restituzione del premio non goduto e delle provvigioni erogate alla banca dall'assicurazione. Le regole valgono anche in caso di estinzione anticipata del mutuo. Unico neo, non da poco, è che l'accordo non è vincolante per le compagnie e quindi un eventuale diniego costringerebbe il cliente a cercare di rivalersi mediante le vie legali. Invii un reclamo, cui l'assicurazione dovrà rispondere entro 45 giorni. In caso di risposta negativa o assente, potrà agire legalmente ed anche segnalare la mancanza all'Isvap.
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