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Riflessioni sulla dichiarazione di presenza

6 giugno 2007
Domanda 6 giugno 2007
La L. 28/5/2007, n. 68 entrata in vigore il 2 giugno; stabilisce che un straniero in possesso della dichiarazione di presenza, è regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. Sarebbe reverenda contraddizione che la propria legge permise un "soggiorno irregolare". Il concetto "regolarmente presente" non esisteno, è un'invenzione costringere a dire quello che non dice la legge.
Per tanto, ed in applicazione del DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998 n. 286; TITOLO I; Art. 2 : "Diritti e doveri dello straniero (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2, Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)"
"2- Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa é accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
4- Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5- Allo straniero é riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6- Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente."
É dire, la legge non dice che sia necessario un "permesso di soggiorno"di lunga o corta durata; ma che sia "regolarmente soggiornante".
Basato su questo, non può essere negata l'ammissibilità della domanda di iscrizione anagrafica.
Il tema seguente per considerare è la "dimora abituale".
Secondo il codice civile, la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (articolo 43 II comma c.c.). Non essendo specificato che cosa sia la dimora, il significato del termine è quello comune: il luogo in cui una persona si trova ad abitare. Ti hanno detto: "La dichiarazione di presenza, per sua stessa definizione (soggiorno inferiore a 90 gg) esclude che possa sussistere il requisito di fondo per l'iscrizione anagrafica, cioe' la dimora abituale nel comune." Non ho conoscenza che in alcuna parte del mondo, la definizione del dizionario stabilisca il comportamento da seguire nell'interpretazione delle norme legali.
"Nessun cittadino è costretto per fare, quello non costringe la legge; nè ho impedito di fare, quello la legge non proibisce." Perciò, come nessuna legge stabilisce la minima quantità di giorni in una "dimora abituale" sarà considerata valida l'espresse dichiarazione dell'interessato a risiedere nel territorio competente. Nessun funzionario è autorizzato legalmente a stabilire "per sè e prima sè" lo quale non stabilisce la legge. Sarà considerato un abuso nelle sue funzioni. Mettere un limite di "x" quantità di giorni, da parte dell'ufficio; (che la legge non stabilisce in giù), costituisce un'azione legislativa dell'ufficio. Estremo quello, non dovrebbe essere permesso mai. L'ufficiale non può interpretare in forma dannosa per l'amministrato. È un principio giuridico in italia e nel mondo intero. Questo è concordante con il DPR del 30 maggio 1989, n. 223; Articolo 7:
Iscrizioni anagrafiche:
1- L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.
la Legge n.1228 del 24 dicembre 1954 art. 2 dice:
".... Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora, si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita..."
Se lo straniero, in possesso della "dichiarazione di presenza"; con la "sua stessa definizione" (90g.g.) non ha "fissa dimora" (per i 90 g.g.), ma lui ha un domicilio nel Comune; è di applicazione la menzionata su.
Compendiando: La "Dichiarazione di Presenza" è totalmente idonea a far operare l'iscrizione anagrafica in quanto per effetto della nuova legge, stabilisce la condizione di straniero regolarmente soggiornante, al possessore della stessa. Essendo perciò questo straniero, legale in italia, l?USC può ricevere perfettamente la petizione di residenza. Nessuna legge dice lo contrario. L'atto è assolutamente legale.
"Quello che non dice la legge, l'ufficiale non inventa."

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