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Cara ADUC

Ricorso contro multa al giudice di pace di Scalea

28 gennaio 2008
Domanda 28 gennaio 2008
Ecco la copia del ricorso al GdP di Scalea.
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Al GIUDICE DI PACE
DI SCALEA
p.c. Aduc Associazione Diritti Utenti Consumatori
Via Cavour 68 - 50129 Firenze
RICORRE
La sig. xxxxx e residente a Battipaglia
CONTRO
- Il Comune di Tortora, nella persona del Sindaco pro-tempore,
AVVERSO
L'accertamento di violazione dell'art. 142/8 ("Codice della Strada") eseguito dalla Polizia municipale di Tortora notificato il 10/01/2008, e che si allega in copia
Premesso che
- Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe i vigili contestano le violazioni che avrebbero accertato tramite autovelox su Strada Statale 18.
- Tale accertamento non e' stato contestato immediatamente al conducente, ma e' stato comunicato soltanto in data 10/01/2008 alla ricorrente proprietaria del veicolo, con notifica a mezzo posta del relativo verbale.
- i verbalizzanti quindi non hanno provveduto all'identificazione del conducente.
- lo stesso giorno, due minuti e otto secondi prima, a 1,8 km di distanza (vds allegato) la Polizia municipale di Praia a Mare accertava con altro autovelox il passaggio a 84 km/ora e indicava per quel tratto di strada il limite di 70 Km/h (verbale di accertamento notificato il 19/10/2007 e pagata oblazione il 5/11/2007)
Tutto ciò premesso,
considerato e ritenuto
- che ogni numero della premessa motiva la nullità e/o l'annullabilità dell'accertamento, sottolineato in diritto che nel caso di specie i verbalizzati non erano esonerati dalla contestazione immediata né hanno addotto validi e chiari motivi.
- Che sussisteva l'incompetenza dell'organo accertatore della presunta infrazione stradale perché l'apparecchiatura era posta su strada extraurbana non di proprietà del Comune. Esso infatti è stato redatto dagli organi di vigilanza dell'ente non proprietario della strada su cui si sarebbe verificata l'infrazione contestata.
A norma dell'articolo 5 lettera b della legge 07 marzo 1986 numero 65 la Polizia Locale è titolare di funzioni di polizia stradale nell'ambito territoriale dell'Amministrazione di cui sia organo.
Ne consegue che su una strada di proprietà dello Stato (qual è la strada statale numero 18, ove a carico del veicolo di essa ricorrente è stata rilevata l'infrazione per cui è il verbale ora opposto), la Polizia Municipale di nessuna Amministrazione Comunale è autorizzata ad operare per l'espletamento di qualsivoglia servizio a pena di nullità per incompetenza assoluta dell'attività compiuta.
Simile tesi è stata condivisa sia dalla magistratura di legittimità (vedasi sentenza emessa dalla terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione della Repubblica Italiana col numero 11361 in data 19 dicembre 2005 con cui è stata esclusa la responsabilità di un'Amministrazione Comunale per danno verificatosi su strada non ricompresa nel territorio dell'Ente) sia dalla magistratura di merito (vedansi sentenze emesse: dalla seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto in data 23 maggio 1994 col numero 423, con cui sono stati esclusi i poteri dei Sindaci sulle strade non appartenenti ai Comuni di pertinenza; dal Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, nella persona della dottoressa Francesca Baiardi, in data 28 gennaio 2004 e, nella persona dell'avvocato Domenico Suma, in data 15 giugno 2004 col numero 1575).
- Che per percorrere 1,8 chilometri alla velocità indicata nel verbale la mia auto avrebbe dovuto impiegare 1minuto e 15 secondi (e non 2 min. e 8sec.).
- Che i vigili di Praia indicano per quel tratto di strada il limite di 70 km/h e quelli di Tortora indicano 60 km/h
Per quanto sopra
Chiede
All'Illustrissimo Signor Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie, di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato.


Risposta ADUC
La ringraziamo della lettera che ci ha inviato per conoscenza e che pubblichiamo su Cara Aduc.
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