Cara ADUC
Ricorso al giudice di pace per infrazioni al c.d.s.
Domanda
30 luglio 2008
Spett. ADUC,
nel ringranziarVi anticipatamente per l'opera compiuta a favore dei cittadini, desidero intervenire affinchè l'utilità dei servizi da Voi espletati possa migliorare a beneficio del consumatore che deve essere sempre adeguatamente informato.
Per questo motivo riporto di seguito un'esperienza personale.
L'anno scorso di questi tempi mi sono servito della modulistica relativa all'oggetto (link http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=40156) per far proporre a mia suocera un ricorso al Giudice di Pace di VT, avverso ad un'infrazione al codice della strada regolarmente contestata.
Nella fattispecie ho:
1) osservato pedissequamente le avvertenze riportate nella scheda pratica "cosa fare prima di proporre ricorso" (http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40753);
2) focalizzato l'attenzione sulla parte che recita in questo modo:
"Il ricorso migliore e' quello al Giudice di pace, sempre entro 60 gg dalla notifica dell'atto.........La presentazione puo' avvenire anche tramite raccomandata A/R,..............................Se si vuole sospendere il pagamento in attesa del giudizio, occorre che una richiesta in tal senso sia esplicitata nel ricorso stesso. Occorre ricordarsi che se la sospensione non fosse concessa e non si sia provveduto a pagare entro 60 gg, la multa raddoppiera'(*) e -in caso di esito negativo del ricorso- si dovra' comunque pagare il doppio. Per cui, e' indispensabile essere prudenti e informarsi tempestivamente dell'accettazione o meno della sospensione.
E' difficile, comunque, che il giudice si pronunci sulla sospensione prima dei 60 giorni, pertanto, l'unico modo per evitare il rischio di pagare il doppio e' quello di presentare ricorso e poi pagare la sanzione. Se il ricorso venisse accolto, occorrera' richiedere il rimborso di quanto pagato."
Seguendo le prefatte indicazioni mia suocera in uno dei giorni prossimi alla scadenza determini previsti (60 gg) ha provveduto in primo luogo a spedire il ricorso con raccomandata A/R e poi successivamente a pagare il verbale, per evitare che in caso di rigetto dovesse pagare il doppio del minimo edittale.
Tuttavia sono stato da qualche giorno informato che il ricorso è stato rigettato e, anche se ancora non sono state depositate le motivazioni, è ragionevole che il ricorso abbia avuto esito negativo poichè la controparte (polizia municipale di Soriano nel Cimino), non entrando nel merito del ricorso, ha semplicemente evidenziato al giudice di pace competente, depositando l'atto, che il ns. ricorso era da rigettare per improcedibilità stante l'ordinanza n. 46/2007 della Corte Costituzionale, secondo la quale
"Pagare la multa subito impedisce il ricorso. Pagare la multa subito e in misura ridotta preclude la possibilità di proporre ricorso".
Riporto di seguito il link relativo all'ordinanza sopra indicata (http://www.diritto-in-rete.com/sentenza.asp?id=389).
Premesso quanto sopra, con spirito di collaborazione e al fine di fornire un servizio sempre migliore a favore dei cittadini, VI INVITO ad:
1) ESAMINARE E CONSIDERARE L'ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZ. SOPRA INDICATA;
2) AGGIORNARE la "scheda pratica" laddove viene suggerito di ricorrere e poi pagare la multa, per evitare in futuro ai cittadini che "ricorrono e poi pagano la multa" di vedersi rigettare il proprio ricorso per improcedibilità a causa proprio della suddetta ordinanza;
3) AVANZARE, qualora possibile, tutte le iniziative necessarie, volte a modificare quell'ordinanza che a mio modesto parere, genera forti perplessità come evidenziato dal Giudice di pace di Gorizia.
L'occasione mi è gradita per rinnovare il mio ringraziamento e per inviarVi Distinti Saluti.
Angelo, da Vitorchiano (VT)
nel ringranziarVi anticipatamente per l'opera compiuta a favore dei cittadini, desidero intervenire affinchè l'utilità dei servizi da Voi espletati possa migliorare a beneficio del consumatore che deve essere sempre adeguatamente informato.
Per questo motivo riporto di seguito un'esperienza personale.
L'anno scorso di questi tempi mi sono servito della modulistica relativa all'oggetto (link http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=40156) per far proporre a mia suocera un ricorso al Giudice di Pace di VT, avverso ad un'infrazione al codice della strada regolarmente contestata.
Nella fattispecie ho:
1) osservato pedissequamente le avvertenze riportate nella scheda pratica "cosa fare prima di proporre ricorso" (http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=40753);
2) focalizzato l'attenzione sulla parte che recita in questo modo:
"Il ricorso migliore e' quello al Giudice di pace, sempre entro 60 gg dalla notifica dell'atto.........La presentazione puo' avvenire anche tramite raccomandata A/R,..............................Se si vuole sospendere il pagamento in attesa del giudizio, occorre che una richiesta in tal senso sia esplicitata nel ricorso stesso. Occorre ricordarsi che se la sospensione non fosse concessa e non si sia provveduto a pagare entro 60 gg, la multa raddoppiera'(*) e -in caso di esito negativo del ricorso- si dovra' comunque pagare il doppio. Per cui, e' indispensabile essere prudenti e informarsi tempestivamente dell'accettazione o meno della sospensione.
E' difficile, comunque, che il giudice si pronunci sulla sospensione prima dei 60 giorni, pertanto, l'unico modo per evitare il rischio di pagare il doppio e' quello di presentare ricorso e poi pagare la sanzione. Se il ricorso venisse accolto, occorrera' richiedere il rimborso di quanto pagato."
Seguendo le prefatte indicazioni mia suocera in uno dei giorni prossimi alla scadenza determini previsti (60 gg) ha provveduto in primo luogo a spedire il ricorso con raccomandata A/R e poi successivamente a pagare il verbale, per evitare che in caso di rigetto dovesse pagare il doppio del minimo edittale.
Tuttavia sono stato da qualche giorno informato che il ricorso è stato rigettato e, anche se ancora non sono state depositate le motivazioni, è ragionevole che il ricorso abbia avuto esito negativo poichè la controparte (polizia municipale di Soriano nel Cimino), non entrando nel merito del ricorso, ha semplicemente evidenziato al giudice di pace competente, depositando l'atto, che il ns. ricorso era da rigettare per improcedibilità stante l'ordinanza n. 46/2007 della Corte Costituzionale, secondo la quale
"Pagare la multa subito impedisce il ricorso. Pagare la multa subito e in misura ridotta preclude la possibilità di proporre ricorso".
Riporto di seguito il link relativo all'ordinanza sopra indicata (http://www.diritto-in-rete.com/sentenza.asp?id=389).
Premesso quanto sopra, con spirito di collaborazione e al fine di fornire un servizio sempre migliore a favore dei cittadini, VI INVITO ad:
1) ESAMINARE E CONSIDERARE L'ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZ. SOPRA INDICATA;
2) AGGIORNARE la "scheda pratica" laddove viene suggerito di ricorrere e poi pagare la multa, per evitare in futuro ai cittadini che "ricorrono e poi pagano la multa" di vedersi rigettare il proprio ricorso per improcedibilità a causa proprio della suddetta ordinanza;
3) AVANZARE, qualora possibile, tutte le iniziative necessarie, volte a modificare quell'ordinanza che a mio modesto parere, genera forti perplessità come evidenziato dal Giudice di pace di Gorizia.
L'occasione mi è gradita per rinnovare il mio ringraziamento e per inviarVi Distinti Saluti.
Angelo, da Vitorchiano (VT)
Risposta ADUC
la ringraziamo della segnalazione, ma conosciamo gia' l'ordinanza citata.
Il principio ribadito dalla Corte costituzionale e' quello dell'alternativa tra pagamento e proposizione del ricorso giurisdizionale, ma riguarda il caso di un pagamento effettuato PRIMA del ricorso, non il contrario.
Se la motivazione del giudice ricalcasse la motivazione addotta dalla Polizia municipale, riteniamo che la sentenza dovrebbe essere impugnata.
Se nell'impugnare il verbale davanti al giudice di pace non si chiede la sospensione dall'obbligo di pagamento, o se si chiede ed il giudice la rigetta, dopo 60 giorni il verbale diventa comunque titolo esecutivo per l'importo indicato sul verbale. Cioe' la somma puo' essere comunque richiesta con la riscossione coattiva, in attesa della decisione del giudice.
Questo e' il significato di quanto indicato sulla nostra scheda.
Il principio ribadito dalla Corte costituzionale e' quello dell'alternativa tra pagamento e proposizione del ricorso giurisdizionale, ma riguarda il caso di un pagamento effettuato PRIMA del ricorso, non il contrario.
Se la motivazione del giudice ricalcasse la motivazione addotta dalla Polizia municipale, riteniamo che la sentenza dovrebbe essere impugnata.
Se nell'impugnare il verbale davanti al giudice di pace non si chiede la sospensione dall'obbligo di pagamento, o se si chiede ed il giudice la rigetta, dopo 60 giorni il verbale diventa comunque titolo esecutivo per l'importo indicato sul verbale. Cioe' la somma puo' essere comunque richiesta con la riscossione coattiva, in attesa della decisione del giudice.
Questo e' il significato di quanto indicato sulla nostra scheda.
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