Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Ricongiungimento nipote

1 marzo 2008
Domanda 1 marzo 2008
Buongiorno,
Sono cittadina italiana dal 2002 + o -, in quanto sposata con cittadino italiano da oltre 18 anni.
Vivo a Milano con mia madre e lei mi ha chiesto di portare al mio nipote (figlio del mio fratello) dal Peru'. Mia madre la ho portada io e adesso a la Carta de Soggiorno.
Il fatto è che mia mamma è anziana e a fatto crescere al mio nipote quando ci trovava là giù, perchè suo padre è un irresponsabile. Adesso mio fratello si ha fatto un'altra vita e il ragazzo non lo vuole.
Io ogni mese li invio un po' di soldi per suo mantenimento, perchè il padre non lo vuole tenere più perchè a due figli piccoli e questo e di troppo. Mio nipote in questo luglio farà 18 anni.
Vorrei sapere se posso portarlo in Italia e che documenti o moduli firmati devo inviare.
Come può fare il mio nipote in Lima per potere far valere i suoi diritti di famiglia di cittadini italiani?
Decreto Legislativo 30 del 6.2.2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/38/CE, che detta
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) «familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o
partner di cui alla lettera b);
c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
É evidente che leggendo solamente l'art. 2, che oltrettutto non detta gli aventi diritto o quelli che non li hanno, ma solamente le definizioni di certe parole, i fratelli e sorelle non essendo coniugi, ne' discendenti o ascendenti diretti, non sono inclusi nelle definizioni.
Come qualsiasi normativa, per capire esattamente cosa sta dettando, deve essere letta per intero ed é sufficiente arrivare all'art 3, che al contrario dell'art.2 (Definizioni) specifica gli aventi diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Leggiamolo insieme:
Art. 3.
Aventi diritto
1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o
convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della
situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
qualunque sia la sua cittadinanza, basta arrivare all'Art 23, per leggere:
Art. 23.
Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.
Altro grave errore che si sta commettendo in alcuni Consolati od Uffici Consolari é far pagare i diritti consolari sui visti quando si tratta di ricongiungimento familiare, motivando che solamente il visto per i coniugi é a titolo gratuito.
Niente di piú errato e pericolosamente abusivo. Basta riprendere ancora una volta il DL 30/2007 succitato, all'art. 5, commi 2 e 3:
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste.
Janet, da Milano (MI)

Risposta ADUC
le due norme non sono in contraddizione, la prima (art. 2) dice che le categorie indicate (fra le quali non rientra suo nipote) hanno diritto di ingresso e soggiorno. La seconda (art. 3) dice solo che lo stato italiano "agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone". Agevola vuol dir tutto e niente, e non riconosce un diritto vero e proprio. Suo nipote non rientra fra i soggetti ricongiungibili ma, se fosse in Italia e vivesse con lei, sarebbe inespellibile in quanto parente entro il quarto grado con cittadino italiano con questi convivente. La ringraziamo inoltre sulla segnalazione che ci ha fatto in ordine al pagamento dei diritti consolari.
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