Cara ADUC
Richiesta trasloco linea telefonica bloccata da Telecom Italia
Domanda
17 maggio 2013
Buongiorno,
scrivo per sottoporre alla Vostra attenzione la seguente controversia e ricevere un Vostro gentile parere su come procedere.
Mi sono da poco trasferita in una nuova abitazione e ho chiesto al 187 di Telecom Italia il trasloco della mia linea telefonica. Il tecnico Telecom Italia, giunto presso la mia nuova abitazione per effettuare i lavori di allacciamento della linea telefonica, ha verificato che è necessario posare un nuovo cavo di rame. Tale cavo deve essere posato su 4 pali in legno presenti in successione nel terreno del mio confinante e in quelli dei rispettivi successivi confinanti fino ad arrivare alla centralina di allaccio.
Il tecnico ha sostenuto che era di mia competenza accordarmi con tutti i possessori dei pali telefonici sopra citati per fare in modo che fossero presenti contemporaneamente per consentire l’accesso del tecnico alle loro proprietà e la successiva stesura del cavo. Ho fatto presente che assolutamente non ritenevo fosse di mia competenza tale attività e il tecnico Telecom Italia mi ha salutato facendo presente che si sarebbe fatto carico di recuperare i riferimenti dei vicini di casa e gli avrebbe successivamente contattati.
Ho successivamente nuovamente contattato il 187 per avere informazione sullo stato della pratica; mi è stato indicato che la pratica di trasloco delle linea telefonica è stata rigettata dal Telecom Italia perché uno dei vicini si è rifiutato di far accedere il tecnico nel proprio terreno. Vi chiedo, come posso ora far valere il mio diritto di essere connessa alla rete telefonica?
Il Codice delle comunicazioni elettroniche non tutela in alcun modo questo mio diritto?
Grata fin d’ora per l’attenzione che mi vorrete riservare. Un cordiale saluto.
Filippo, da Brescia (BS)
scrivo per sottoporre alla Vostra attenzione la seguente controversia e ricevere un Vostro gentile parere su come procedere.
Mi sono da poco trasferita in una nuova abitazione e ho chiesto al 187 di Telecom Italia il trasloco della mia linea telefonica. Il tecnico Telecom Italia, giunto presso la mia nuova abitazione per effettuare i lavori di allacciamento della linea telefonica, ha verificato che è necessario posare un nuovo cavo di rame. Tale cavo deve essere posato su 4 pali in legno presenti in successione nel terreno del mio confinante e in quelli dei rispettivi successivi confinanti fino ad arrivare alla centralina di allaccio.
Il tecnico ha sostenuto che era di mia competenza accordarmi con tutti i possessori dei pali telefonici sopra citati per fare in modo che fossero presenti contemporaneamente per consentire l’accesso del tecnico alle loro proprietà e la successiva stesura del cavo. Ho fatto presente che assolutamente non ritenevo fosse di mia competenza tale attività e il tecnico Telecom Italia mi ha salutato facendo presente che si sarebbe fatto carico di recuperare i riferimenti dei vicini di casa e gli avrebbe successivamente contattati.
Ho successivamente nuovamente contattato il 187 per avere informazione sullo stato della pratica; mi è stato indicato che la pratica di trasloco delle linea telefonica è stata rigettata dal Telecom Italia perché uno dei vicini si è rifiutato di far accedere il tecnico nel proprio terreno. Vi chiedo, come posso ora far valere il mio diritto di essere connessa alla rete telefonica?
Il Codice delle comunicazioni elettroniche non tutela in alcun modo questo mio diritto?
Grata fin d’ora per l’attenzione che mi vorrete riservare. Un cordiale saluto.
Filippo, da Brescia (BS)
Risposta ADUC
faccia una denuncia alla Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=200
Telecom può infatti imporre ai proprietari dei terreni la servitù per il passaggio d'impianti di telecomunicazione, regolata dall'art. 92 d.lgs 259/03 (qui riportato)
Art. 92
Servitù
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed e' subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 e' integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo.
Telecom può infatti imporre ai proprietari dei terreni la servitù per il passaggio d'impianti di telecomunicazione, regolata dall'art. 92 d.lgs 259/03 (qui riportato)
Art. 92
Servitù
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed e' subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 e' integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo.
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