Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Richiesta MNP Tim

22 novembre 2017
Domanda 22 novembre 2017
Buonasera, Ho effettuato una ricarica da 10,00€ sul mio numero Tim xxxx in data 05/11/2017, in data 11/11/2017 ho acquistato una sim H3G ed ho effettuato la portabilità con MNP, in data 14/11/2017 ho controllato il credito e risultavano 9,43€, il data 15/11/2017 mi è stato trasferito il numero da Tim a H3G, ieri 16/11/2017 mi è arrivato un messaggio dal mio nuovo operatore con scritto "Gentile cliente, la sua pratica di trasferimento credito è stata gestita e non ci risulta alcun importo da trasferire dal suo operatore di provenienza" ho contattati il mio operatore e mi hanno detto che la Tim ha negato il trasferimento... ho contattato la Tim e mi hanno risposto che il credito risultava 0,00€... una promozione avevo, da maggio a novembre ho pagato sempre e solo 7,00€... il rinnovo era previsto per il 26/11/2017...
Come posso procedere?
Fabrizio, da Casabona (KR)

Risposta ADUC
il credito da precedente Sim va riconosciuto e trasferito dal vecchio al nuovo gestore; riguardo alla risposta della Tim, può ricavare dal sito il tabulato delle telefonate in uscita da cui risulti il suo credito residuo.
Per maggiori delucidazioni può consultare la ns. guida sul ns. sito alla voce Telefonia di seguito riportata.
UTENZE MOBILI: PASSAGGIO AD ALTRO OPERATORE E PORTABILITA' DEL NUMERO
Come tutti sanno la portabilita' e' la possibilita' di cambiare operatore mobile senza cambiare numero telefonico, con trasferimento automatico dell'eventuale credito residuo presente sulla SIM.
La richiesta di portabilita' va fatta al nuovo gestore che si prendera' carico di tutte le attivita' di passaggio comunicando quanto dovuto al vecchio gestore, compresa la disdetta del vecchio contratto.
Nella domanda di portabilita', infatti, l'utente redige una sorta di disdetta, dichiarando di voler interrompere il rapporto con il vecchio gestore per attivarne uno con il nuovo gestore.
La portabilita' deve essere messa in atto entro un giorno lavorativo dall'invio della richiesta da parte del nuovo gestore (detto "recipient"), piu' precisamente entro le prime ore del mattino seguente, se la richiesta viene effettuata entro le ore 17.
Cio' indipendentemente dall'eventuale diverso termine di preavviso di disdetta previsto dal contratto che sta cessando. Entro i tre giorni successivi dovra' essere trasferito anche l'eventuale credito residuo presente nella SIM.
I motivi di rifiuto possono essere diversi. I dati forniti potrebbero essere errati, incompleti o incongruenti oppure l'utenza potrebbe risultare cessata da oltre trenta giorni. Fanno eccezione i casi di disattivazione per furto, smarrimento o morosita': in questi casi la portabilita' deve essere concessa, a meno che la disattivazione non fosse stata ordinata dall'Autorita' giudiziaria.
La delibera 78/08 contiene, all'art.5, una lista delle possibili motivazioni di rifiuto della richiesta di portabilita'. I gestori non possono addurre motivazioni diverse da quelle elencate.
La Delibera 147/11, oltre che ridurre i tempi di attivazione ad un giorno a partire dal 31/3/2012 (prima erano di tre giorni), ha precisato che dal 2013 in caso di ritardi superiori a 2 giorni lavorativi l'utente potra' ottenere un rimborso forfettario dal nuovo gestore (il "recipient"), indipendentemente da chi sia effettivamente responsabile del ritardo stesso.
Dal 2013 quindi, dal terzo giorno di ritardo sara' possibile ottenere un indennizzo stabilito contrattualmente dall'operatore e comunque non inferiore a 2,5 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo (7,5 euro per tre giorni lavorativi di ritardo, 10 Euro per quattro giorni lavorativi di ritardo, etc.), per un massimo di 50 euro. Le modalita' di richiesta devono essere specificate nei contratti (e sul sito del gestore) e dovranno essere semplici e non onerose (fax, email, etc).
Ovviamente l'utente e' libero di chiedere al gestore ulteriori rimborsi del danno soggettivo collegato al ritardo. In questo caso, ma comunque in tutti i casi dove si voglia formalizzare legalmente la richiesta, e' meglio inviare una raccomandata a/r di messa in mora (vedi piu' avanti).
Nota: la Legge concorrenza 2017 introduce la possibilità di effettuare la rescissione o il cambio gestore con modalità telematiche, e si attendono al riguardo disposizioni ministeriali attuative che specifichino bene le modalità, soprattutto rispetto all’individuazione dell’utente richiedente (che potrebbe dover utilizzare i codici dell’identità digitale unica (SPID).
(Legge 124/2017 articolo 1 commi 41/46)
Riferimenti normativi:
- Delibere AGCOM n. 78/08/CIR e n. 147/11/CIR.
UTENZE MOBILI: RIMBORSO O TRASFERIMENTO DEL CREDITO RESIDUO
Il credito residuo e' l'importo di credito per effettuare telefonate acquistato dall'utente e presente su una SIM ricaricabile.
Per legge il credito residuo non puo' avere scadenza e l'utente ha diritto alla sua restituzione (in caso di disdetta dell'utenza o di scadenza della SIM) oppure al suo trasferimento (in caso di richiesta di portabilita').
L'unico limite temporale applicabile al credito residuo e' quello della prescrizione ordinaria (10 anni).
Diverso il discorso della scadenza della SIM. E' infatti lecita la disposizione contrattuale che prevede la scadenza di una SIM dopo, per esempio, 12 mesi di mancata ricarica, stante il fatto che l'eventuale credito residuo va rimborsato o trasferito.
Ma come avviene il rimborso? Dipende dal contratto sottoscritto con il gestore: e' possibile si possa ottenere un bonifico, un assegno, come addirittura la restituzione per contanti o in buoni spesa. E' uso fare scegliere le modalita' di rimborso nel modulo di richiesta. Altrimenti esse possono essere specificata in una comunicazione (meglio se per raccomandata a/r). Attenzione, pero'. Questa operazione puo' avere costi maggiori rispetto a quelli previsti per il trasferimento del credito attraverso la portabilita'.
Attenzione! Le suddette regole di protezione valgono solo per il credito acquistato e non per quello ottenuto attraverso promozioni (tipo bonus o da autoricarica).
Riferimenti normativi:
- Delibera AGCOM 416/07/CONS e 353/08
- Dl 7/2007 convertito nella legge 40/07 (decreto Bersani-bis), art.1 comma 1
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