Cara ADUC
Richiesta danni al costruttore
Domanda
23 ottobre 2012
Cara Aduc, ti scrivo perché ho comprato una casa di nuova costruzione, purtroppo con alcuni gravi difetti non sistemabili.
Pavimenti con le gobbe
Finestre non in bolla
Balcone con infiltrazioni
Parapetti balconi non zincati (capitolato prevede la zincatura)
Piastrelle posate in maniera indecente
Ecc ecc..
Ho intenzione di fare causa al costruttore per richiedere un risarcimento danni. La casa è stata ovviamente pagata per intero con soldi buoni, quindi da loro pretendo il "prodotto con finiture di pregio" che ci hanno promesso. Esistono delle possibilità di successo dopo aver fatto periziare i difetti ad un professionista?
Ultima cosa, al rogito ci hanno fatto firmare una clausola che prevede che il pagamento dei 3/4 delle spese condominiali degli appartamenti invenduti sia a nostro carico.
Ieri mi è capitato di leggere che dopo 2 anni questa clausola diventa vessatoria. Siccome questa clausola è stata fatta firmare a tutti i rogitanti, che hanno stipulato in momenti diversi, la clausola diventa vessatoria nel momento in cui passano 2 anni dalla firma di ogni singolo condomino?
Cito:
L’elenco delle clausole abusive è in continua evoluzione, in quanto non contiene solo le venti ipotesi di cui all’art.1469-bis del Codice civile, ma anche quelle clausole che l’esperienza giurisprudenziale degli ultimi anni ha giudicato vessatorie e/o abusive ai sensi dell’art.1469-ter del Codice civile, ossia tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del contratto medesimo o di altro collegato o da cui questo dipende.
Il giudice è autorizzato ad una valutazione concreta, caso per caso, della sussistenza di uno squilibrio tra le parti contrattuali a discapito del cittadino-consumatore, ossia del contraente debole che non agisce per fini imprenditoriali o professionali, ma solo per soddisfare proprie esigenze di carattere personale. Tuttavia, conditio sine qua non perché la clausola possa essere definita abusiva e, come tale, dichiarata inefficace è che lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore abbia una portata significativa.
E’ infine importante evidenziare che tutta la disciplina relativa ai diritti dei consumatori si ispira al principio del favor consumatoris, ciò per bilanciare il peso degli evidenti vantaggi di cui gode chi redige e propone l’accordo contrattuale. In parole povere, i dubbi interpretativi su taluni aspetti dell’intesa devono essere interpretati nel senso più favorevole al consumatore.
1469-bis. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.
Grazie tantissime!
Lorenzo, da Milano
Pavimenti con le gobbe
Finestre non in bolla
Balcone con infiltrazioni
Parapetti balconi non zincati (capitolato prevede la zincatura)
Piastrelle posate in maniera indecente
Ecc ecc..
Ho intenzione di fare causa al costruttore per richiedere un risarcimento danni. La casa è stata ovviamente pagata per intero con soldi buoni, quindi da loro pretendo il "prodotto con finiture di pregio" che ci hanno promesso. Esistono delle possibilità di successo dopo aver fatto periziare i difetti ad un professionista?
Ultima cosa, al rogito ci hanno fatto firmare una clausola che prevede che il pagamento dei 3/4 delle spese condominiali degli appartamenti invenduti sia a nostro carico.
Ieri mi è capitato di leggere che dopo 2 anni questa clausola diventa vessatoria. Siccome questa clausola è stata fatta firmare a tutti i rogitanti, che hanno stipulato in momenti diversi, la clausola diventa vessatoria nel momento in cui passano 2 anni dalla firma di ogni singolo condomino?
Cito:
L’elenco delle clausole abusive è in continua evoluzione, in quanto non contiene solo le venti ipotesi di cui all’art.1469-bis del Codice civile, ma anche quelle clausole che l’esperienza giurisprudenziale degli ultimi anni ha giudicato vessatorie e/o abusive ai sensi dell’art.1469-ter del Codice civile, ossia tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del contratto medesimo o di altro collegato o da cui questo dipende.
Il giudice è autorizzato ad una valutazione concreta, caso per caso, della sussistenza di uno squilibrio tra le parti contrattuali a discapito del cittadino-consumatore, ossia del contraente debole che non agisce per fini imprenditoriali o professionali, ma solo per soddisfare proprie esigenze di carattere personale. Tuttavia, conditio sine qua non perché la clausola possa essere definita abusiva e, come tale, dichiarata inefficace è che lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore abbia una portata significativa.
E’ infine importante evidenziare che tutta la disciplina relativa ai diritti dei consumatori si ispira al principio del favor consumatoris, ciò per bilanciare il peso degli evidenti vantaggi di cui gode chi redige e propone l’accordo contrattuale. In parole povere, i dubbi interpretativi su taluni aspetti dell’intesa devono essere interpretati nel senso più favorevole al consumatore.
1469-bis. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.
Grazie tantissime!
Lorenzo, da Milano
Risposta ADUC
ai sensi dell'art. 1669, lei ha dieci anni di tempo per chiedere al costruttore la riparazione dei difetti "strutturali" dell'immobile. Se invece non si tratta di difetti strutturali, ma di vizi su beni non strutturali (ad esempio, le piastrelle posate male, oppure l'omessa zincatura dei balconi), avrà due anni di tempo per rifarsela contro il venditore (che generalmente coincide con il costruttore, ma non sempre) usufruendo della garanzia legale dei due anni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/garanzia+dei+prodotti+due+anni+carico+venditore_14358.php
In breve, per gli elementi strutturali potrà avvalersi dell'art. 1669 codice civile, per tutti gli altri difetti della garanzia legale nel Codice del Consumo.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Per quanto riguarda la clausola relativa agli appartamenti invenduti, riteniamo che essa sia vessatoria sempre e comunque, indipendentemente dalla durata. A nostro avviso, dovreste valutare l'opportunità di impugnare tale clausola, magari mettendovi assieme fra voi condomini per ripartire le spese legali da affrontare.
http://sosonline.aduc.it/scheda/garanzia+dei+prodotti+due+anni+carico+venditore_14358.php
In breve, per gli elementi strutturali potrà avvalersi dell'art. 1669 codice civile, per tutti gli altri difetti della garanzia legale nel Codice del Consumo.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Per quanto riguarda la clausola relativa agli appartamenti invenduti, riteniamo che essa sia vessatoria sempre e comunque, indipendentemente dalla durata. A nostro avviso, dovreste valutare l'opportunità di impugnare tale clausola, magari mettendovi assieme fra voi condomini per ripartire le spese legali da affrontare.
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