Cara ADUC
Richiesta contribuzione per ricovero in strutture per anziani
Domanda
19 marzo 2008
Ho letto i documenti di aduc, ma sono confusa. Il padre del mio convivente, a seguito di un incidente stradale, si trova in una situazione invalidante. Gli è stata diagnosticata una demenza di grado severo ed è allettato. Vive in casa del fratello del mio compagno e alla sua ragazza. In un colloquio con l'assistente sociale del comune (provincia di bologna), siamo stati informati che avremmo dovuto contribuire al pagamento della retta della struttura nel caso si fosse liberato il posto. La persona non autosufficiente in questione, ha 68 anni e percepisce una pensione sociale di 400 euro. Il servizio sociale informa che i figli dovranno farsi carico della restante parte della retta(dalle 1.100 euro alle 1.500), senza neanche informarsi riguardo la situazione economica degli stessi. E' possibile che un comune goda di questa autonomia di 'non aiuto' giustificando di averne diritto visto il decreto 616/77?nel regolamento del comune è scritto che il comune interviene solamente se l'ISEE degli obbligati agli alimenti non supera di 1,5 volte il minimo vitale. Ma è normale chiedere ad un figlio che percepisce uno stipendio medio di 1.200 euro mensili di coprire per 700 euro a testa(i fratelli sono 2) la quota restante della retta della struttura? la richiesta della pensione di invalidità è stata fatta, passeranno mesi, ma anche in futuro, aggiungendo alla pensione sociale quella di invalidità, la retta rimarrà scoperta di 500-800 euro, e per noi rimane una cifra difficile da sostenere.
Denise, da Bologna (BO)
Denise, da Bologna (BO)
Risposta ADUC
le fonti del diritto della Repubblica Italiana hanno una loro gerarchia: la Carta Costituzionale, le leggi dello Stato, le leggi regionali, in ultimo i Regolamenti comunali. Come appare ovvio, le ultime per essere legittime devono rispettare i principi di quelle da cui discendono;
lo Stato, anche, nelle sue articolazioni locali, può pretendere dai cittadini il concorso alle spese di determinati servizi pubblici solo in forza di una legge come recita l' Art. 23 della Costituzione: ".Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
Per quanto riguarda gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti le cui cure rientrano (D.lgs 502/92) nei LEA (livelli Essenziali di Assistenza), lo Stato nel caso che dette cure siano prestate in una RSA, una volta disposto con la Legge 289/02 (art. 54) che i relativi costi sono a carico per il 50% del SSN e per il 50% a carico del Comune con l'eventuale compartecipazione dell'utente in base ai regolamenti regionali o comunali (Come è dato notare l'articolo citato parla di utente e non di nucleo familiare), ha stabilito che i richiamati regolamenti regionali o comunali, siano l'attuazione della normativa ISEE prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D,Lgs 130/00. Normativa che, appunto, ribadisce che l'eventuale compartecipazione dell'utente alla quota dovuta dal Comune è calcolata sulla base del valore del suo ISEE personale. Normativa, peraltro, che esclude esplicitamente la possibilità dei Comuni e delle AASSLL di invocare l'art. 433 del C.c. (Tenuti agli alimenti). art 2, comma 6: "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".
Come è noto l'art. 25 della legge 328 a, poi, dato piena attuazione alla normativa di cui sopra.
L'impianto normativo testè citato ha, per la seconda volta in pochi mesi, indotto doverosamente il TAR Toscana (ordinanze nn°733/07, 43/08) ( ordinanza n° 43/08) a ordinare al Comune di Firenze di sospendere con effetto immediato l'art. 7 del contratto che richiama l'art. 433 del c.c. (tenuti agli alimenti) per pretendere dai familiari dei ricoverati somme da essi non dovute perchè a carico del Comune.
La stessa convinzione è stata espessa due volte dal TAR Lombardia (Ordinanze nn. 291 e 303 del 2008).
Più di recente il Tribunale di Lucca con sentenza n° 174/08 ha condannato il Comune di Massarosa a rispettare la normativa di cui sopra, facendosi carico del 50% del costo del ricovera di una persona non autosufficiente.
Infine, segnalo che, con prot. n° 22444 del luglio 07 il Dott. Claudio Filippi, Garante per la protezione dei dati personali, ha ordinato al Comune di Firenze di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lg n° 196/03): "le informazione che possono essere acquisite, al fine di riconoscere le prestazione sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente semiresidenziale e residenziali, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non quelle del nucleo familiare di appartenenza (cfr., TAR Sicilia n° 42/2007).
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento Gianfranco Mannini
lo Stato, anche, nelle sue articolazioni locali, può pretendere dai cittadini il concorso alle spese di determinati servizi pubblici solo in forza di una legge come recita l' Art. 23 della Costituzione: ".Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
Per quanto riguarda gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti le cui cure rientrano (D.lgs 502/92) nei LEA (livelli Essenziali di Assistenza), lo Stato nel caso che dette cure siano prestate in una RSA, una volta disposto con la Legge 289/02 (art. 54) che i relativi costi sono a carico per il 50% del SSN e per il 50% a carico del Comune con l'eventuale compartecipazione dell'utente in base ai regolamenti regionali o comunali (Come è dato notare l'articolo citato parla di utente e non di nucleo familiare), ha stabilito che i richiamati regolamenti regionali o comunali, siano l'attuazione della normativa ISEE prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D,Lgs 130/00. Normativa che, appunto, ribadisce che l'eventuale compartecipazione dell'utente alla quota dovuta dal Comune è calcolata sulla base del valore del suo ISEE personale. Normativa, peraltro, che esclude esplicitamente la possibilità dei Comuni e delle AASSLL di invocare l'art. 433 del C.c. (Tenuti agli alimenti). art 2, comma 6: "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".
Come è noto l'art. 25 della legge 328 a, poi, dato piena attuazione alla normativa di cui sopra.
L'impianto normativo testè citato ha, per la seconda volta in pochi mesi, indotto doverosamente il TAR Toscana (ordinanze nn°733/07, 43/08) ( ordinanza n° 43/08) a ordinare al Comune di Firenze di sospendere con effetto immediato l'art. 7 del contratto che richiama l'art. 433 del c.c. (tenuti agli alimenti) per pretendere dai familiari dei ricoverati somme da essi non dovute perchè a carico del Comune.
La stessa convinzione è stata espessa due volte dal TAR Lombardia (Ordinanze nn. 291 e 303 del 2008).
Più di recente il Tribunale di Lucca con sentenza n° 174/08 ha condannato il Comune di Massarosa a rispettare la normativa di cui sopra, facendosi carico del 50% del costo del ricovera di una persona non autosufficiente.
Infine, segnalo che, con prot. n° 22444 del luglio 07 il Dott. Claudio Filippi, Garante per la protezione dei dati personali, ha ordinato al Comune di Firenze di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lg n° 196/03): "le informazione che possono essere acquisite, al fine di riconoscere le prestazione sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente semiresidenziale e residenziali, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non quelle del nucleo familiare di appartenenza (cfr., TAR Sicilia n° 42/2007).
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento Gianfranco Mannini
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