Cara ADUC
Richiesta assistenza per recesso Vodafone
Domanda
6 ottobre 2018
Gentile consulente, volevo sottoporle il mio problema avuto con l'operatore di telefonia fissa Vodafone italia S.p.a.. In data 3 luglio 2018 ho inviato una raccomandata con ricevuta di ritorno alla Vodafone Italia S.p.a per disdetta recesso modifica condizioni contrattuali legati alla fatturazione di quattro settimane invece di un mese aumentando la tariffazione mensile. Oggi vodafone mi ha inviato una nuova fattura indicandomi un addebito corrispettivo per
Recesso/Disattivazioni pari a Euro 88,46. Subito dopo aver letto la fattura con tale addebito, ho chiamato la Vodafone per chiarimenti in merito e l'operatore mi ha riferito che la disdetta doveva pervenire a Vodafone entro il 9 luglio 2018 anche se il timbro postale della raccomandata presenta spedizione in data 3 luglio 2018 perchè a Vodafone è arrivata il 10 luglio 2018. A tal proposito chiedo il vostro aiuto di assistenza ed essere tutelato
per questa ennesima ingiustizia. In attesa di una vostra comunicazione in merito anche nel caso vi occorrerebbe copia della disdetta con relativa ricevuta di spedizione raccomandata, distinti saluti
Alfredo, dalla provincia di NA
Alfredo, dalla provincia di NA
Risposta ADUC
quando si invia una lettera di disdetta – disdetta da effettuarsi entro termini categorici stabilisti in un contratto – bisogna sempre verificare, ai fini del rispetto del suddetto termine, la data di consegna della raccomandata e non già quella di spedizione. La questione è stata più volte chiarita dalla Cassazione nel 2009 e, da ultimo, dalle stesse Sezioni Unite.
Ciò premesso,La legge n. 40/2007, che ha convertito, con modifiche, il Decreto Legge n. 7/2007, all’art. 1, comma 1, prevede che “Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l’applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. E’ altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore”.
Il comma 3 del medesimo art. 1, inoltre, prevede che “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni“.
In ogni tempo l’utente deve poter recedere dal contratto o richiedere il trasferimento delle utenze di telecomunicazioni, con un preavviso che – ove previsto ed indicato nel contratto – non può essere superiore a 30 giorni. ciò non significa che se supera il tempo di 30 giorni il recesso non è più valido, ma soltanto che l'utente dovrà pagare il residuo debito di fatturazione fino alla data effettiva del recesso.
Quindi Lei dovrebbe pagare solo la parte residua del servizio erogato e non le spese di disattivazione.
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
Ciò premesso,La legge n. 40/2007, che ha convertito, con modifiche, il Decreto Legge n. 7/2007, all’art. 1, comma 1, prevede che “Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l’applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. E’ altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore”.
Il comma 3 del medesimo art. 1, inoltre, prevede che “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni“.
In ogni tempo l’utente deve poter recedere dal contratto o richiedere il trasferimento delle utenze di telecomunicazioni, con un preavviso che – ove previsto ed indicato nel contratto – non può essere superiore a 30 giorni. ciò non significa che se supera il tempo di 30 giorni il recesso non è più valido, ma soltanto che l'utente dovrà pagare il residuo debito di fatturazione fino alla data effettiva del recesso.
Quindi Lei dovrebbe pagare solo la parte residua del servizio erogato e non le spese di disattivazione.
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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