Cara ADUC
Richiesta Adeguamento carburante
Domanda
18 marzo 2008
Vi invio copia delle lettera di lamentela da me inviata per l'eccessiva richiesta relativa all'adeguamento carburante.
Spettabile Teorema Spa
Alla cortese attenzione ufficio legale.
Le comunico il mio totale disappunto per la seguente comunicazione, ricevuta da parte dell'agenzia dove ho acquisto un viaggio per 4 persone Santo Domingo.
L'agenzia Scrive
"Buongiorno
In riferimento alla comunicazione ricevuta da Teorema Tour in 07/03/2008 alle ore 11:29, sono a informarti che la tua pratica è oggetto di Adeguamento carburante per un totale di ¤ 313,81". Come prima cosa, visto il trattamento a me riservato, vi comunico che questo è l'ultimo viaggio che acquisterò presso di voi.
Mi preme però commentare questa vostra presa di posizione che, stante la situazione, sono di fatto obbligato ad accettare, anche perché se rifiutassi mi troverei comunque costretto a pagare una penale, di gran lunga superiore alla richiesta in questione.
Posso capire che ci siano stati degli aumenti di carburante, ma questo vs. atteggiamento mi sembra una buona scusa per applicare aumenti arbitrari e ingiustificabili, senza dar modo al cliente di scegliere se accettare o meno questo extra costo.
Giusto per far due conti, segnalo che ¤. 78/90,00 cad. persona per un volo di circa 180 "perseguitati", fanno la bellezza di più o meno ¤.15.000,00, importo relativo alla sola voce adeguamento carburante; non vi sembra un po' eccessivo.
Comunque farò di tutto per far valer le mie ragioni rivolgendomi, se sarà necessario, agli sportelli di una delle Associazioni per la Tutela dei Diritti dei Consumatori.
Peraltro ho già parlato con il mio avvocato che mi segnala che la legge per la revisione del prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, ciò anche con la definizione delle modalità di calcolo in conseguenza del costo del trasporto del carburante dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio-sbarco-o imbarco nei porti e aeroporti. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore. Nello stesso modo, la Legge tutela i consumatori per garantire loro la massima trasparenza ed onestà nel rapporto contrattuale, e per fare in modo che ogni rincaro sia effettuato in maniera chiara e comprensibile.
Per di più il D.Lgs. 206/2005, definito "Codice del Consumo", che rappresenta la raccolta dei diritti del consumatore, nell'art. 90, comma 1 - Revisione del prezzo - recita testualmente:
"La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore."
Ne consegue l'obbligo, da parte del TOUR OPERATOR, di definire all'interno del catalogo, solitamente nella "Scheda tecnica", la modalità di calcolo utilizzata per stabilire l'importo dell'eventuale adeguamento di costo del pacchetto vacanza. Inoltre è obbligo del TOUR OPERATOR documentare i costi sostenuti in maniera adeguata.
Resto in attesa di un vostro gradito commento.
Cordiali saluti
Nicola, da Magenat (MI)
Spettabile Teorema Spa
Alla cortese attenzione ufficio legale.
Le comunico il mio totale disappunto per la seguente comunicazione, ricevuta da parte dell'agenzia dove ho acquisto un viaggio per 4 persone Santo Domingo.
L'agenzia Scrive
"Buongiorno
In riferimento alla comunicazione ricevuta da Teorema Tour in 07/03/2008 alle ore 11:29, sono a informarti che la tua pratica è oggetto di Adeguamento carburante per un totale di ¤ 313,81". Come prima cosa, visto il trattamento a me riservato, vi comunico che questo è l'ultimo viaggio che acquisterò presso di voi.
Mi preme però commentare questa vostra presa di posizione che, stante la situazione, sono di fatto obbligato ad accettare, anche perché se rifiutassi mi troverei comunque costretto a pagare una penale, di gran lunga superiore alla richiesta in questione.
Posso capire che ci siano stati degli aumenti di carburante, ma questo vs. atteggiamento mi sembra una buona scusa per applicare aumenti arbitrari e ingiustificabili, senza dar modo al cliente di scegliere se accettare o meno questo extra costo.
Giusto per far due conti, segnalo che ¤. 78/90,00 cad. persona per un volo di circa 180 "perseguitati", fanno la bellezza di più o meno ¤.15.000,00, importo relativo alla sola voce adeguamento carburante; non vi sembra un po' eccessivo.
Comunque farò di tutto per far valer le mie ragioni rivolgendomi, se sarà necessario, agli sportelli di una delle Associazioni per la Tutela dei Diritti dei Consumatori.
Peraltro ho già parlato con il mio avvocato che mi segnala che la legge per la revisione del prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, ciò anche con la definizione delle modalità di calcolo in conseguenza del costo del trasporto del carburante dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio-sbarco-o imbarco nei porti e aeroporti. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore. Nello stesso modo, la Legge tutela i consumatori per garantire loro la massima trasparenza ed onestà nel rapporto contrattuale, e per fare in modo che ogni rincaro sia effettuato in maniera chiara e comprensibile.
Per di più il D.Lgs. 206/2005, definito "Codice del Consumo", che rappresenta la raccolta dei diritti del consumatore, nell'art. 90, comma 1 - Revisione del prezzo - recita testualmente:
"La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore."
Ne consegue l'obbligo, da parte del TOUR OPERATOR, di definire all'interno del catalogo, solitamente nella "Scheda tecnica", la modalità di calcolo utilizzata per stabilire l'importo dell'eventuale adeguamento di costo del pacchetto vacanza. Inoltre è obbligo del TOUR OPERATOR documentare i costi sostenuti in maniera adeguata.
Resto in attesa di un vostro gradito commento.
Cordiali saluti
Nicola, da Magenat (MI)
Risposta ADUC
La ringraziamo della lettera che ci ha inviato per conoscenza e che pubblichiamo su Cara Aduc.
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