Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Ricevuta fiscale e "corrispettivo non pagato"

4 novembre 2008
Domanda 4 novembre 2008
Cara ADUC,
ho portato la macchina a riparare da un meccanico 4 anni fa.
Dopo la riparazione ho pagato in contanti e il meccanico mi ha rilasciato la ricevuta fiscale con l'importo del pagamento.
Dopo un anno mi ha scritto asserendo che il pagamento della riparazione non è mai avvenuto.
Ovviamente avendo ancora la ricevuta non ho badato alla lettera.
Dopo 4 anni il meccanico si è rivolto ad un avvocato che mi ha intimato il pagamento.
Ho chiamato l'avvocato dicendogli che ho la ricevuta dell'avvenuto pagamento e lui mi dice che non essendoci scritto "PAGATO" sulla ricevuta, per lui non è stato pagata!!
Informandomi ho trovato: "Art. 6, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 MOMENTO di EMISSIONE: la ricevuta fiscale va emessa di regola al momento di ultimazione della prestazione, anche se il corrispettivo non viene pagato in tutto o in parte. Il mancato pagamento del corrispettivo deve risultare dalla
ricevuta fiscale."
A questo punto, sempre l'avvocato insiste dicendo che sulla ricevuta DEVE ESSERCI SCRITTO "PAGATO" altrimenti la ricevuta da sola non comprova l'avvenuto pagamento!
A questo punto mi domando: su ogni ricevuta DEVO pretendere che ci sia scritto "PAGATO" per essere sicuro che fra qualche anno non vengano a chiedermi ancora i soldi?
La ricevuta fiscale non è già la prova dell'avvenuto pagamento?
Andrea, da Vago Di Lavagno (VR)

Risposta ADUC
le cose, a nostro avviso, sono un po' diverse da come le ha riferito l'avvocato del meccanico. Se corrispettivo non viene pagato, in tutto o in parte, la ricevuta fiscale lo deve specificare (non il contrario), e il corrispettivo non pagato deve essere precisamente indicato. Trova notizia di cio', magari da opporre con raccomandata a/r al suddetto avvocato- nel decreto ministeriale 30/03/1992 n. 558100 (GU 31/03/1992 n.76). Quindi, in mancanza di specifiche, a nostro parere il corrispettivo si intende totalmente pagato. Cio' lo si evince anche da quanto da lei trovato nel d.p.r.633/72, che cita appunto "Il mancato pagamento del corrispettivo deve risultare dalla
ricevuta fiscale".
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