Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Rette RSA

29 aprile 2008
Domanda 29 aprile 2008
Salve
Mio padre ammalato di Alzheimer, con assegno di accompagnamento e certificazione di handicap grave l. 104/92, frequenta un centro diurno ad hoc, a gestione diretta della ASL, da alcuni mesi. Al momento del suo ingresso ci hanno convocato e fatto sottoscrivere "l'impegnativa" che per noi aveva un costo totale di circa 9 euro al giorno per 6 giorni a settimana. Siamo in seguito stati nuovamente convocati, per una nuova firma di "impegnativa" per il nuovo anno così dicevano. Fatto sta che la retta sarebbe dovuta adesso essere 26 euro al dì, quindi triplicata, ho chiesto spiegazioni che non mi sono state date, dicimo in modo chiaro, come non mi sono stati consegnati i documenti che riportavano tale spesa, ma per averle avrei dovuto sottoscrivere il documento, cosa che non ho fatto. Purtroppo ho dovuto abbandonare l'ufficio frustrato e abbattuto per come dei pubblici impiegati, pagati dai contribuenti e al nostro "servizio" usano trattare i cittadini, con l'aggravante della situazione di necessità. Naturalmente il mio sentimento era anche di una enorme rabbia. Ho presentato un esposto alla ASL, vorrei sapere da voi che cosa debbo aspettarmi da tutto questo cosa è opportuno fare, e qualunque altra cosa riteniate opportuna. Grazie
Stefano, da Prato (PO)

Risposta ADUC
Secondo la normativa vigente, voi non dovete alcun che alla ASL.
Normativa e relativa giurisprudenza qui sotto esposte:
IMPIANTO NORMATIVO RICOVERI RSA
le fonti del diritto della Repubblica Italiana hanno una loro gerarchia: la Carta Costituzionale, le leggi dello Stato, le leggi regionali, in ultimo i Regolamenti comunali. Come appare ovvio, le ultime per essere legittime devono rispettare i principi di quelle da cui discendono;
lo Stato, anche, nelle sue articolazioni locali, può pretendere dai cittadini il concorso alle spese di determinati servizi pubblici solo in forza di una legge come recita l' Art. 23 della Costituzione: ".Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
Per quanto riguarda gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti le cui cure rientrano (D.lgs 502/92) nei LEA (livelli Essenziali di Assistenza), lo Stato nel caso che dette cure siano prestate in una RSA, una volta disposto con la Legge 289/02 (art. 54) che i relativi costi sono a carico per il 50% del SSN e per il 50% a carico del Comune con l'eventuale compartecipazione dell'utente in base ai regolamenti regionali o comunali (Come è dato notare l'articolo citato parla di utente e non di nucleo familiare), ha stabilito che i richiamati regolamenti regionali o comunali, siano l'attuazione della normativa ISEE prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D,Lgs 130/00. Normativa che, appunto, ribadisce che l'eventuale compartecipazione dell'utente alla quota dovuta dal Comune è calcolata sulla base del valore del suo ISEE personale. Normativa, peraltro, che esclude esplicitamente la possibilità dei Comuni e delle AASSLL di invocare l'art. 433 del C.c. (Tenuti agli alimenti). art 2, comma 6: "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".
Come è noto l'art. 25 della legge 328 a, poi, dato piena attuazione alla normativa di cui sopra.
Al riguardo si segnala i seguenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria che confermano la validità di quanto affermato:
-sentenza Giudice di Pace di Bologna n° 3598 del 13 aprile 20006, depositata il 12 ottobre 06;
- sentenza n° 42 del TAR Sicilia, sezione di Catania del 6 dicembre 2006, depositata l'11 gennaio 2007;
- ordinanza del TAR della Toscana n° 733 del 6 settembre 2007, depositata il 7 settembre 2007;
- ordinanza del TAR delle Marche n° 521 del 18 settembre 2007;
- sentenza del TAR della Lombardia n° 291/08 del 19 dicembre 2007, depositata il 7 febbraio 2008;
- sentenza del Tribunale di Lucca n° 174/08 del 13 ottobre 2007, depositata il 7 febbraio 2008
- ordinanza del TAR della Toscana n° 43 del 4 gennaio 2008, depositata il 7 gennaio 2008;
- ordinanza del TAR della Toscana n° 291 del 12 marzo 2008, depositata il 13 marzo del 2008;
- sentenza del TAR della Lombardia n° 303 del 2008
- sentenza del TAR di Brescia n.° 350 del 2.4.2008
Infine, segnalo che, con prot. n° 22444 del luglio 07 il Dott. Claudio Filippi, Garante per la protezione dei dati personali, ha ordinato al Comune di Firenze di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lg n° 196/03): " le informazione che possono essere acquisite, al fine di riconoscere le prestazione sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente semiresidenziale e residenziali, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non quelle del nucleo familiare di appartenenza (cfr., TAR Sicilia n° 42/2007).
Come avete potuto notare, la richiesta di conoscere la vostra situazione economica, viola anche la legge sulla privacy.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento
Gianfranco Mannini
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