Cara ADUC
Retta rsa: se non si paga di chi è il debito?
Domanda
28 maggio 2013
Gentile Aduc,
sono una ragazza toscana. Ho seguito da vicino tutta la situazione relativa alle rette delle Rsa e, purtroppo, dell'epilogo avvenuto con la sentenza della corte costituzionale. Scrivo a voi per avere un chiarimento, che spero con tutto il cuore riusciate a darmi.
In breve la mia situazione riguarda mia nonna, novantenne, non autosufficiente, residente in maniere fissa in una Rsa, convenzionata con la Asl e con il Comune.
Mia nonna ha due figli: mia zia e mio padre. Mia nonna non ha nessun bene, solo la sua pensione e l'accompagnamento ed ammonta a circa 1000 euro.
La quota che mio padre avrebbe dovuto pagare (circa 10 mila euro) gli veniva comunicata a voce, mai per scritto, perchè secondo l'impiegata comunale dopo un mio intervento nel suo ufficio, la responsabile del pagamento era solo mia nonna ma i figli dovevano compartecipare perchè solo la pensione di mia nonna non bastava. In modo provocatorio, dopo aver letto molte informazioni sul vostro sito, le chiesi cosa sarebbe successo se mio padre non avesse pagato; l'impiegata mi rispose che, in breve, non potevano obbligarlo perchè il "debito" con la Rsa comunale era della mia nonna, quale assistita e beneficiaria e "titolare" del contratto. Mio padre, anche su consiglio dell'avvocato che ci ha seguito in questi anni, non ha mai versato un centesimo, perchè confidavamo, come credo tutti, che la corte costituzionale
riconfermasse le sentenze del Tar a favore dei familiari. Ora la mia domanda è questa: anche dopo la sentenza della corte cost., posso considerare valido quanto detto dall'impiegata comunale? Se mio padre non compartecipa alla retta, alla morte di mia nonna il debito di migliaia di euro nei confronti della Rsa sarà solo ed esclusivamente in capo a mia nonna, oppure la sentenza ci obbliga a pagare e se non paghiamo il debito sarà in capo anche a mio padre, perchè persona tenuta agli alimenti? La sentenza della cc sotto questo punto cambia questo presupposto o no? In sostanza, alla morte di mia nonna, sarà sufficiente che mio padre rifiuti l'eredità di mia nonna, oppure sarà un debito che mio padre si porterà dietro? Cosa succederà alla morte di mia nonna? Cosa è consigliabile fare ora? Forse la questione che vi sottopongo esula da queste leggi e sentenze, e ricade più in ambito civilistico o amministrativo, sul tipo di rapporto che si viene a creare tra l'assistito, la Rsa e il comune,
sul tipo di contratto che lega l’assistito alla Rsa comunale. Spero di essere stata chiara.
Attendo con ansia un vostro aiuto.
Ringraziando in anticipo,
cordiali saluti.
Silvia, da Lucca (LU)
sono una ragazza toscana. Ho seguito da vicino tutta la situazione relativa alle rette delle Rsa e, purtroppo, dell'epilogo avvenuto con la sentenza della corte costituzionale. Scrivo a voi per avere un chiarimento, che spero con tutto il cuore riusciate a darmi.
In breve la mia situazione riguarda mia nonna, novantenne, non autosufficiente, residente in maniere fissa in una Rsa, convenzionata con la Asl e con il Comune.
Mia nonna ha due figli: mia zia e mio padre. Mia nonna non ha nessun bene, solo la sua pensione e l'accompagnamento ed ammonta a circa 1000 euro.
La quota che mio padre avrebbe dovuto pagare (circa 10 mila euro) gli veniva comunicata a voce, mai per scritto, perchè secondo l'impiegata comunale dopo un mio intervento nel suo ufficio, la responsabile del pagamento era solo mia nonna ma i figli dovevano compartecipare perchè solo la pensione di mia nonna non bastava. In modo provocatorio, dopo aver letto molte informazioni sul vostro sito, le chiesi cosa sarebbe successo se mio padre non avesse pagato; l'impiegata mi rispose che, in breve, non potevano obbligarlo perchè il "debito" con la Rsa comunale era della mia nonna, quale assistita e beneficiaria e "titolare" del contratto. Mio padre, anche su consiglio dell'avvocato che ci ha seguito in questi anni, non ha mai versato un centesimo, perchè confidavamo, come credo tutti, che la corte costituzionale
riconfermasse le sentenze del Tar a favore dei familiari. Ora la mia domanda è questa: anche dopo la sentenza della corte cost., posso considerare valido quanto detto dall'impiegata comunale? Se mio padre non compartecipa alla retta, alla morte di mia nonna il debito di migliaia di euro nei confronti della Rsa sarà solo ed esclusivamente in capo a mia nonna, oppure la sentenza ci obbliga a pagare e se non paghiamo il debito sarà in capo anche a mio padre, perchè persona tenuta agli alimenti? La sentenza della cc sotto questo punto cambia questo presupposto o no? In sostanza, alla morte di mia nonna, sarà sufficiente che mio padre rifiuti l'eredità di mia nonna, oppure sarà un debito che mio padre si porterà dietro? Cosa succederà alla morte di mia nonna? Cosa è consigliabile fare ora? Forse la questione che vi sottopongo esula da queste leggi e sentenze, e ricade più in ambito civilistico o amministrativo, sul tipo di rapporto che si viene a creare tra l'assistito, la Rsa e il comune,
sul tipo di contratto che lega l’assistito alla Rsa comunale. Spero di essere stata chiara.
Attendo con ansia un vostro aiuto.
Ringraziando in anticipo,
cordiali saluti.
Silvia, da Lucca (LU)
Risposta ADUC
il rapporto e' fra l'amministrazione e sua nonna, e dunque anche il debito. Su questo presupposto la rinuncia all'eredita' comporterebbe l'esclusione dei parenti dal debito, che invece si accollerebbero accettando. Diverso il discorso se suo padre o l'altro figlio hanno firmato, al momento dell'ingresso in struttura, un foglio con il quale si impegnano al pagamento. In questo caso si tratterebbe di un impegno "volontario" al pagamento per cui tali somme verrebbero richieste a chi ha firmato. Se ne accerti, con una richiesta scritta con raccomandata AR alla struttura in cui si chiede copia di tutti gli atti firmati dai due figli nel corso degli anni.
In caso questo foglio esista, il nostro suggerimento e' di inviare subito una raccomandata di revoca.
La sua questione purtroppo non esula dalla materia di cui ci occupiamo, nel senso che il contenzioso, dopo la Corte costituzionale, si sta spostando su queste tematiche. E anche qui, benche' l'art. 2 comma 6 del d.lgs. 109/98 espressamente escluda la normativa sugli obbligati agli alimenti, gia' ci sono alcune amministrazioni che cercano di usarlo come argomento per richiedere ai parenti il pagamento.
In caso questo foglio esista, il nostro suggerimento e' di inviare subito una raccomandata di revoca.
La sua questione purtroppo non esula dalla materia di cui ci occupiamo, nel senso che il contenzioso, dopo la Corte costituzionale, si sta spostando su queste tematiche. E anche qui, benche' l'art. 2 comma 6 del d.lgs. 109/98 espressamente escluda la normativa sugli obbligati agli alimenti, gia' ci sono alcune amministrazioni che cercano di usarlo come argomento per richiedere ai parenti il pagamento.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti