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Cara ADUC

Restituzione cauzione affitto al conduttore.

11 febbraio 2009
Domanda 11 febbraio 2009
Nello scorso mese di luglio venne a mancare la zia ottantaquattrenne professoressa in quiescenza e anche poetessa apprezzata. Viveva autonomamente in un alloggio preso in locazione dal marzo 1993 e nel contratto di locazione era espressamente prevista la facoltà di recesso anticipato del conduttore, facoltà purtroppo esercitata in occasione di morte per aneurisma.
L'alloggio che per anni fu il "tempio dei ricordi" della zia, era stato completamente imbiancato alla sua presa in carico con un lavoro di copertura di scritti e graffiti particolarmente impegnativo; successivamente, per espressa volontà della conduttrice che lo teneva con cura religiosa, reimbiancato solo nel '99, e non ulteriormente imbiancato a causa del disagio che da tali lavori la defunta riteneva di subire.
Ora, dopo il pagamento dell'ultimo affitto del mese di agosto, le chiavi venivano restituite il 1.9.2008 dopo una pulizia dell'alloggio effettuata ad avvenuto trasloco mobili. La tinteggiatura delle camere, che presentavano ovviamente le ombreggiature delle sagome dei mobili, non veniva effettuata in quanto non prevista dal contratto di locazione.
A richiesta verbale degli eredi di restituzione della cauzione, la proprietà presenta dopo sei mesi una lettera di avvocato che richiede una speciale tinteggiatura "al solvente cloro cauciù" del modesto importo di 2435 ¤ + IVA.
Si richiede: a) Se tale richiesta sia legittima.
b) Se è legittima la clausola presente in contratto che, in deroga all'art.11 della legge 392/78 il locatore possa rifiutare l'interesse legale sulla somma data in cauzione.
c) Quali azioni intraprendere per la restituzione della cauzione.
Grato per la risposta che vorrete fornirmi, saluto.
Adriano, da Gassino T.se (TO)

Risposta ADUC
a - si', l'appartamento va reso nelle condizioni in cui e' stato preso in affitto con ovvia considerazione dell'usura del tempo.
b - si'.
c - nel caso, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora: clicca qui
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