Cara ADUC
Responsabilita' occupazione spazi
Domanda
25 luglio 2015
Buondì. Sono proprietario di un locale commerciale che l'inquilino ha adibito a bar e pub da quasi 17 anni. Il titolare piu' di 10 anni fa, previa autorizzazione verbale dei condomini ha collocato nel cortile condominiale alcuni vasi con delle piante, quattro ombrelloni e una decina di tavoli che adibisce ad uso dell'attivita' di ristorazione dalle 18 alle 24. Ultimamente si è verificato che un rilevante numero di ragazzi si radunano nei paraggi di questa attivita' creando disturbo alla quiete pubblica e i condomini ne attribuiscono la responsabilita' alla presenza del locale in oggetto, che ne farebbe quindi polo di attrazione. Premetto che il locale stesso, essendo ben coibentato, è a norma con i limiti sonori imposti dalla legge. Il condominio essendo io proprietario del locale, mi chiama a rispondere sin d'ora con la mediazione prevista dalla legge, dell'operato del mio inquilino e mi sollecita lo sgombro immediato dei tavoli, piante e ombrelloni dal cortile, ovviamente per limitare l'attivita' commerciale del mio inquilino stesso. Sono io che ne devo risponderne in quanto il mio inquilino non rispetta il regolamento condominiale per l'uso delle parti comuni, o il mio inquilino stesso? E' lecita la richiesta per lo sgombero immediato delle attrezzature lavorative del mio inquilino, anche se come premesso vengono collocate solo per poche ore al giorno e come si vede dalla foto allegata non limita ad altri la fruizione dello spazio che non è adibito a arginaargina parcheggio o altro?
Antonio, da Caltanissetta (CL)
Antonio, da Caltanissetta (CL)
Risposta ADUC
se l'attivita' commerciale e' stata formalmente o tacitamente autorizzata a suo tempo (lontano) e il gestore si attiene alle regole anche non scritte di una buona conduzione, il locatore non ha ne' il dovere ne' il potere contrattuale di intervenire in caso di disturbi alla quiete pubblica; dovra' essere il condominio o una parte di esso a promuovere una azione civile o penale nei confronti del conduttore, se in effetti esso favorisce o non ostacola l'insorgere di schiamazzi particolarmente fastidiosi nelle aree private o comuni da egli utilizzate nell'esercizio normale dell'attivita', almeno negli orari di apertura.
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