Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Responsabilità della consegna merci acquistate su Internet

19 agosto 2008
Domanda 19 agosto 2008
Salve!
Leggendo le Vs risposte fornite negli anni nonchè le varie vicende esposte nei vari forum in rete ed anche qualche sentenza reperibile con facilità vorrei avere una delucidazione, per così dire, "conclusiva" sulla questione in oggetto.
Spessissimo, quasi sempre, si leggono nelle varie inserzioni di vendita all'asta e non, termini di acquisto del tipo: " a norma dell'art. 1510 CC la responsabilità della consegna ricade sul corriere/trasportatore/Poste al momento della consegna del pacco a questi ultimi, vi consigliamo di assicurare la merce in quanto nulla sarà dovuto in caso di perdita rotture etc.."
Bisogna però notare che:
-) Il trasporto della merce acquistata da un luogo all'altro è obbligatorio in quanto non è quasi mai previsto ".. la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa..." Questo perchè si tratta spesso di venditori privati o piccole aziende dove la sede dell'impresa coincide con il domicilio ed è comprensibile il voler evitare 10/100 appuntamenti giornalieri per effettuare consegne con valore, a volte, di 2/3 ¤.
-) L' unico soggetto legittimato a trattare con il trasportatore è il titolare del contratto di trasporto che si avvale di trasportatori e tipologie esclusivamente di sua scelta e fiducia.
-) L' eventuale assicurazione è stipulata dal trasportatore senza che il destinatario sappia nulla di quanto previsto da questo contratto.
-) In caso di perdita durante il trasporto ed in presenza di assicurazione, questa risarcirebbe esclusivamente il vettore obbligato poi a girarlo al contraente del contratto di trasporto.
-) Nessuna disposizione sembra obbligare il venditore a rimborsare il cliente ma appare soltanto una quasi eventuale, futura, generica e non quantificata ne' nell'importo e ne' nei tempi "gentile concessione del venditore", concessione peraltro limitata al rimborso ottenuto dal trasportatore che spesso prevede notevoli importi scoperti, fissi e percentuali (vedi Poste) addirittura superiori al valore della merce acquistata.
Si crea così di fatto (a detta di tantissimi venditori) una complessiva deresponsabilizzazione a concludere il contratto di vendita con la consegna della merce che DEVE essere trasportata dal luogo del venditore a quello dell'acquirente.
Non sarà, invece, che l'eventuale stipula di un contratto di assicurazione serva a tutelare il venditore che conserva intatto ed in ogni caso l' obbligo di consegnare quanto acquistato o, eventualmente, a rimborsare l' acquirente nel limite dei 30 giorni (termine di legge per la consegna dei beni acquistati salvo patto contrario) senza attendere i sei mesi o più previsti dalle assicurazioni?
Insomma: ha ragione il venditore che se ne lava le mani coprendosi dietro l'art 1510 o l'acquirente che non ha nessuna voce in capitolo ne' con la scelta del mezzo di trasporto ne' del trasportatore?
Ringrazio per la cortese attenzione e per la chiara risposta.
Bruno, da Roma (RM)

Risposta ADUC
se il compratore non ha richiesto particolari garanzie nel trasporto, ed ha accettato le condizioni da lei poste, vale quanto stabilito dall'art. 1510 c.c. Con la consegna della merce al vettore, pertanto, riteniamo che il rischio in caso di perdita o avaria sia passato al compratore.
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