Cara ADUC
Regolamento condominiale
Domanda
17 giugno 2010
Nel caso in cui il file allegato non fosse arrivato ho pensato di trascrivere alcuni punti del regolamento. La mia domanda riguarda la ripartizione spesa pulizia scale e se non mi sbaglio dovrebbe riguardare i punti n°17 & 23. sono partito con il n° 13 in quanto si inizia a parlare di spese condominiali. nella prima pagina di detto regolamento viene riportato quanto segue:il presente regolamento forma parte integrante e sostanziale di tutti gli strumenti di assegnazione e di compravendita relativi a parti dello stabile. questo non significa essere un regolamento contrattuale?
13°- tutti i condomini devono contribuire alle spese necessarie per conservare e mantenere la cosa comune anche riguardo alle comodità, al decoro, alle spese necessarie per le opere di innovazione riguardanti dette cose e deliberate dalla assemblea a norma dell'art. 1120 c.c.; alle spese per le assicurazioni, per la illuminazione e la pulizia dei locali e spazi comuni, per l'acqua potabile di uso comune, in proporzione delle rispettive quote di comproprietà, espresse in millesimi nell'allegata tabella a, salvo quanto disposto dagli articoli relativi alle spese di acquedotto, fognatura e scala che si riportano qui di seguito.
15° le spese relative all'impianto comune di acquedotto, luce e gas sono ripartite fra tutti i condomini in misura uguale.
16° le spese per la conservazione e manutenzione dello impianto di fognatura sono ripartite fra coloro che se ne servono, in proporzione del numero di aperture di immissione nella conduttura comune delle quali usufruiscano le rispettive unità immobiliari.
17°le spese di manutenzione e riparazione e ricostruzione delle scale e relativi accessori, compresi gli intonaci, od i rivestimenti delle pareti, che ne costituiscano il vano, sono ripartite fra i condomini dei diversi piani a cui esse servono, anche fra i dissenzienti. la spesa sarà ripartita tra di essi per 1/2 nella ragione dei millesimi di proprietà, e per l'altro 1/2 in proporzione alla altezza di ciascun piano.
ci sono poi i punti 18/19/20
poi si passa al n° 21-l'area circostante il condominio, ivi compresi i marciapiedi, è di uso comune a tutti i condomini salvo quella ad uso esclusivo come risulta dai rogiti di acquisto originario delle singole proprietà immobiliari;
23° - le spese di pulizia, sgombero neve, ordinaria e straordinaria amministrazione degli spazi comuni, sono ripartite fra i condomini in misura eguale ai millesimi di proprietà; dette spese saranno ripartite indipendentemente dall'assenza del proprietario.
chiedo venia per tutto il trambusto che posso avervi creato ossequiamente
Domenico, da Modena (MO)
13°- tutti i condomini devono contribuire alle spese necessarie per conservare e mantenere la cosa comune anche riguardo alle comodità, al decoro, alle spese necessarie per le opere di innovazione riguardanti dette cose e deliberate dalla assemblea a norma dell'art. 1120 c.c.; alle spese per le assicurazioni, per la illuminazione e la pulizia dei locali e spazi comuni, per l'acqua potabile di uso comune, in proporzione delle rispettive quote di comproprietà, espresse in millesimi nell'allegata tabella a, salvo quanto disposto dagli articoli relativi alle spese di acquedotto, fognatura e scala che si riportano qui di seguito.
15° le spese relative all'impianto comune di acquedotto, luce e gas sono ripartite fra tutti i condomini in misura uguale.
16° le spese per la conservazione e manutenzione dello impianto di fognatura sono ripartite fra coloro che se ne servono, in proporzione del numero di aperture di immissione nella conduttura comune delle quali usufruiscano le rispettive unità immobiliari.
17°le spese di manutenzione e riparazione e ricostruzione delle scale e relativi accessori, compresi gli intonaci, od i rivestimenti delle pareti, che ne costituiscano il vano, sono ripartite fra i condomini dei diversi piani a cui esse servono, anche fra i dissenzienti. la spesa sarà ripartita tra di essi per 1/2 nella ragione dei millesimi di proprietà, e per l'altro 1/2 in proporzione alla altezza di ciascun piano.
ci sono poi i punti 18/19/20
poi si passa al n° 21-l'area circostante il condominio, ivi compresi i marciapiedi, è di uso comune a tutti i condomini salvo quella ad uso esclusivo come risulta dai rogiti di acquisto originario delle singole proprietà immobiliari;
23° - le spese di pulizia, sgombero neve, ordinaria e straordinaria amministrazione degli spazi comuni, sono ripartite fra i condomini in misura eguale ai millesimi di proprietà; dette spese saranno ripartite indipendentemente dall'assenza del proprietario.
chiedo venia per tutto il trambusto che posso avervi creato ossequiamente
Domenico, da Modena (MO)
Risposta ADUC
il regolamento ha natura contrattuale e quindi giustamente le spese di pulizia delle scale andranno ripartite nel modo in esso indicato.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
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