Cara ADUC
Recupero debiti condominiali
Domanda
7 febbraio 2017
Buongiorno, proprietario di appartamento condominiale da luglio 2016, il bilancio di consuntivo di gestione 2014/2015 viene approvato e preventivato il bilancio 2015/2016 redatti secondo il principio di cassa. Risultano fatture non pagate (a partire dal 2014) e in condominio due proprietari sono in contenzioso con gli inquilini per stabilire la proprietà dell'appartamento. I preventivi di bilancio non riportano alcuna menzione dei debiti causati dalle fatture precedenti e nei verbali di approvazione non si citano scoperti da addebitare ad anni successivi.
Attualmente ci viene recapitato il consuntivo 2015/2016 ed il preventivo 2016/2017 nei quali risulta che alcune fatture scoperte sono state pagate, alcune fatture dell'esercizio appena concluso sono rimaste insolute e nel preventivo dell'esercizio 2016/2017 sono inseriti i debiti di condominio ripartiti tra tutti i condomini.
L'amministratore non ha richiesto ingiunzione di pagamento ai proprietari degli appartamenti in contenzioso (giustificandolo come inutile) e non ha concordato con gli inquilini un piano di rientro valido (pare ci sia solo un accordo a voce).
E' corretta questa gestione? Su mia richiesta di non addebitarmi spese e mia evidenza della responsabilità dell'amministratore in questa gestione mi è stato risposto che sono in errore su tutti i fronti.
Grazie e cordiali saluti.
Thomas, da Calolziocorte
Attualmente ci viene recapitato il consuntivo 2015/2016 ed il preventivo 2016/2017 nei quali risulta che alcune fatture scoperte sono state pagate, alcune fatture dell'esercizio appena concluso sono rimaste insolute e nel preventivo dell'esercizio 2016/2017 sono inseriti i debiti di condominio ripartiti tra tutti i condomini.
L'amministratore non ha richiesto ingiunzione di pagamento ai proprietari degli appartamenti in contenzioso (giustificandolo come inutile) e non ha concordato con gli inquilini un piano di rientro valido (pare ci sia solo un accordo a voce).
E' corretta questa gestione? Su mia richiesta di non addebitarmi spese e mia evidenza della responsabilità dell'amministratore in questa gestione mi è stato risposto che sono in errore su tutti i fronti.
Grazie e cordiali saluti.
Thomas, da Calolziocorte
Risposta ADUC
per prima cosa, tenga presente quanto segue:
1. il vecchio ed il nuovo proprietario (lei) sono obbligati in solido per tre anni: l'anno di acquisto, l'anno precedente l'acquisto e l'anno successivo l'acquisto.
2. se un inquilino ha maturato un debito nei confronti del condominio, ne risponde il proprietario. Il condominio non ha alcun obbligo di aspettare che inquilino e proprietario si mettano d'accordo. Il condominio (l'amministratore) deve agire nei confronti dei proprietari morosi, i quali a sua volta potranno rifarsela con i loro inquilini.
3. l'amministratore ha l'obbligo di agire nei confronti dei condomini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui sono maturati i debiti. Se non lo fa, l'amministratore commette una grave violazione e potrebbe essere revocato giudizialmente.
Tutto ciò premesso, quindi, riteniamo che l'amministratore debba agire nei confronti dei condomini morosi, prima di chiedere agli altri condomini di far fronte pro quota. Non è inutile agire, in quanto i condomini morosi non sono nullatenenti (hanno la proprietà dell'immobile in questione, che può essere pignorato).
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora all'amministratore, contestando la ripartizione delle spese e intimando che proceda contro i soggetti morosi:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Se ancora in tempo, potrà valutare se impugnare o meno la delibera con cui l'assemblea ha approvato la ripartizione dei debiti.
1. il vecchio ed il nuovo proprietario (lei) sono obbligati in solido per tre anni: l'anno di acquisto, l'anno precedente l'acquisto e l'anno successivo l'acquisto.
2. se un inquilino ha maturato un debito nei confronti del condominio, ne risponde il proprietario. Il condominio non ha alcun obbligo di aspettare che inquilino e proprietario si mettano d'accordo. Il condominio (l'amministratore) deve agire nei confronti dei proprietari morosi, i quali a sua volta potranno rifarsela con i loro inquilini.
3. l'amministratore ha l'obbligo di agire nei confronti dei condomini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui sono maturati i debiti. Se non lo fa, l'amministratore commette una grave violazione e potrebbe essere revocato giudizialmente.
Tutto ciò premesso, quindi, riteniamo che l'amministratore debba agire nei confronti dei condomini morosi, prima di chiedere agli altri condomini di far fronte pro quota. Non è inutile agire, in quanto i condomini morosi non sono nullatenenti (hanno la proprietà dell'immobile in questione, che può essere pignorato).
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora all'amministratore, contestando la ripartizione delle spese e intimando che proceda contro i soggetti morosi:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Se ancora in tempo, potrà valutare se impugnare o meno la delibera con cui l'assemblea ha approvato la ripartizione dei debiti.
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