Cara ADUC
Recupero crediti Findomestic illegale
Domanda
26 giugno 2018
Nel settembre 2015 ho aperto un finanziamento con la Findomestic e siamo riusciti a tenere fede al pagamento con domiciliazione fino al 2016 quando abbiamo acquistato la casa e abbiamo avuto anche la rata del mutuo in scadenza al 1 di ogni mese. Ho riprovato a vedere se Findomestic poteva cambiare la data ma nulla. Allora ho mandato una lettera dicendo che non avevo più il conto corrente e togliendo l'addebito bancario ho chiesto i bollettini postali. Me li hanno mandati sempre con scadenza il 5 ma io pagando i bollettini il 12 posso respirare...ora e successo che anche mia moglie a avuto problemi con il suo stipendio e abbiamo posticipato il pagamento delle rate anche di 15 gg. Hanno incominciato a telefonare e mandare messaggi anche 2 volte al giorno perché non vedevano i pagamenti un po' ho resistito a rispondere ma poi anche essendo sul posto di lavoro non potevo rispondere sempre e hanno incominciato anche a telefonare in ditta facendomi fare una figura con il titolare che mi dice come mai chiamano loro. Usano chiamarmi anche con numeri nascosti. Io so che devo pagare e pago magari ho ritardato di 15 gg ma pago possibile che queste persone possano chiamare il mio titolare fregandosene della mia privacy?
Giuseppe, da Cirie (TO)
Giuseppe, da Cirie (TO)
Risposta ADUC
Gravissimo, ma tipico del recupero crediti.
Il Garante Privacy, a partire dal Provvedimento del 30 novembre 2005 (https://sosonline.aduc.it/scheda/recupero+crediti+sono+leciti+comportamenti+lesivi_9860.php) in avanti, ha in più occasioni ribadito il principio secondo cui occorre rivolgersi al solo debitore ed agli eventuali suoi garanti escludendo chiunque altro, familiari inclusi e peggio ancora datori di lavoro e vicini di casa. Il principio è quello per cui le richieste debbono essere improntate al massimo rispetto della persona, quindi non si può - come purtroppo accade - sommergere di telefonate o sms come nemmeno occorre lasciare messaggi a chiunque non sia il debitore o il garante, con lo scopo di far fare loro brutta figura. Per essere risarcito il lettore deve rivolgersi ad un Giudice, mentre al Garante Privacy può segnalare il mancato rispetto della legge da parte dei soggetti in questione, in modo da poterli vedere anche sanzionare al di là del risarcimento individuale.
E' possibile anche considerare i reati di molestie e disturbo delle persone, situazione che prevede la pena della reclusione fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro. A supporto si ha la sentenza di Cassazione 25033 del 22 giugno 2012 che ha preso in esame il caso di un debitore subissato di telefonate. Può presentare un atto di denuncia-querela corredato di prove. Potrebbero esserci anche i presupposti per il reato di violenza privata. Inoltre, nel caso in cui i comportamenti portino ad uno stato di ansia e paura, la società ed il dipendente sono passibili di condanna ai sensi della Legge 38 del 23 aprile 2009 per atti persecutori (stalking) con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Anche in questo caso occorre provare sia gli atti persecutori, sia il conseguente stato di disagio grave che costringe a modificare in peggio le proprie abitudini di vita (ad esempio non rispondendo più al telefono, cambiando numero, evitare determinati orari, ecc.). Prima della denuncia-querela è possibile chiedere al questore un ammonimento ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.
Il Garante Privacy, a partire dal Provvedimento del 30 novembre 2005 (https://sosonline.aduc.it/scheda/recupero+crediti+sono+leciti+comportamenti+lesivi_9860.php) in avanti, ha in più occasioni ribadito il principio secondo cui occorre rivolgersi al solo debitore ed agli eventuali suoi garanti escludendo chiunque altro, familiari inclusi e peggio ancora datori di lavoro e vicini di casa. Il principio è quello per cui le richieste debbono essere improntate al massimo rispetto della persona, quindi non si può - come purtroppo accade - sommergere di telefonate o sms come nemmeno occorre lasciare messaggi a chiunque non sia il debitore o il garante, con lo scopo di far fare loro brutta figura. Per essere risarcito il lettore deve rivolgersi ad un Giudice, mentre al Garante Privacy può segnalare il mancato rispetto della legge da parte dei soggetti in questione, in modo da poterli vedere anche sanzionare al di là del risarcimento individuale.
E' possibile anche considerare i reati di molestie e disturbo delle persone, situazione che prevede la pena della reclusione fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro. A supporto si ha la sentenza di Cassazione 25033 del 22 giugno 2012 che ha preso in esame il caso di un debitore subissato di telefonate. Può presentare un atto di denuncia-querela corredato di prove. Potrebbero esserci anche i presupposti per il reato di violenza privata. Inoltre, nel caso in cui i comportamenti portino ad uno stato di ansia e paura, la società ed il dipendente sono passibili di condanna ai sensi della Legge 38 del 23 aprile 2009 per atti persecutori (stalking) con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Anche in questo caso occorre provare sia gli atti persecutori, sia il conseguente stato di disagio grave che costringe a modificare in peggio le proprie abitudini di vita (ad esempio non rispondendo più al telefono, cambiando numero, evitare determinati orari, ecc.). Prima della denuncia-querela è possibile chiedere al questore un ammonimento ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.
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