Cara ADUC
Recesso da acquisto cucina
Domanda
30 agosto 2008
Ad aprile ho acquistato una cucina dando un anticipo di ¤2500. Qualche giorno fa io e la mia compagna ci siamo separati e abbiamo deciso di bloccarla perché non andiamo più a vivere insieme. La ditta fornitrice vuole il pagamento dei restanti ¤7600 nonostante abbia detto chiaramente che non sono interessato a riavere indietro i soldi dell'anticipo. Come poterne uscire? Qui di seguito vi elenco l'articolo sulla risoluzione del contratto posto sul retro di esso:
art. 10) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: in caso di mancato pagamento del prezzo o di parte di esso, alla scadenza convenuta, e di ogni altra inadempienza, é facoltà della ditta...di pretendere il pagamento in un unica soluzione del prezzo residuo, oppure di risolvere il contratto trattenendo per l'uso le rate già pagate, salvo il risarcimento dei danni ulteriori con rinuncia espressa del compratore a richiedere la riduzione a norma dell'art. 1526 C.C.
La cucina dovrebbe arrivare intorno al 5 settembre e vorrei solo non pagarla e neanche riavere i soldi in dietro.
Alessio, da Cantagrillo (PT)
art. 10) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: in caso di mancato pagamento del prezzo o di parte di esso, alla scadenza convenuta, e di ogni altra inadempienza, é facoltà della ditta...di pretendere il pagamento in un unica soluzione del prezzo residuo, oppure di risolvere il contratto trattenendo per l'uso le rate già pagate, salvo il risarcimento dei danni ulteriori con rinuncia espressa del compratore a richiedere la riduzione a norma dell'art. 1526 C.C.
La cucina dovrebbe arrivare intorno al 5 settembre e vorrei solo non pagarla e neanche riavere i soldi in dietro.
Alessio, da Cantagrillo (PT)
Risposta ADUC
l'art. 1526 c.c. e' relativo alla vendita con riserva della proprieta', ossia ai casi in cui il compratore acquista la proprieta' del prodotto al pagamento dell'ultima rata. In caso di inadempimento imputabile al compratore il venditore deve restituire le rate riscosse, ma in alcuni casi, se e' stabilito dal contratto, il venditore puo' trattenere le rate a titolo di indennita'. Se il compratore non acconsente, puo' ricorrere in giudizio per chiedere al giudice di ridurre gli importi che il venditore intende trattenere.
Il richiamo al questo articolo, dunque, vorrebbe far rinunciare il compratore a questa facolta'. Ma riteniamo che sia una clausola vessatoria perche' contraria alla legge (e quindi inefficace).
Quanto al pagamento del prezzo, invece, la legittimita' della richiesta del venditore riteniamo che dipenda dalla natura dell'anticipo versato. Se si tratta di caparra confirmatoria, il venditore puo' scegliere se trattenere l'importo parziale gia' da voi pagato, a titolo di risarcimento, oppure chiedere anche il pagamento residuo (art. 1385 comma 3 c.c.). Stessa cosa se si tratta di un acconto. Se invece avete pattuito la possibilita' per voi di recedere dal contratto, con la perdita degli importi versati, la richiesta del venditore non e' legittima. Nel caso, fatevi valere con una lettera raccomandata A/R di diffida: clicca qui
Il richiamo al questo articolo, dunque, vorrebbe far rinunciare il compratore a questa facolta'. Ma riteniamo che sia una clausola vessatoria perche' contraria alla legge (e quindi inefficace).
Quanto al pagamento del prezzo, invece, la legittimita' della richiesta del venditore riteniamo che dipenda dalla natura dell'anticipo versato. Se si tratta di caparra confirmatoria, il venditore puo' scegliere se trattenere l'importo parziale gia' da voi pagato, a titolo di risarcimento, oppure chiedere anche il pagamento residuo (art. 1385 comma 3 c.c.). Stessa cosa se si tratta di un acconto. Se invece avete pattuito la possibilita' per voi di recedere dal contratto, con la perdita degli importi versati, la richiesta del venditore non e' legittima. Nel caso, fatevi valere con una lettera raccomandata A/R di diffida: clicca qui
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