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Cara ADUC

ravvedimento operoso registrazione contratto locazione

21 aprile 2012
Domanda 21 aprile 2012
Ho stipulato un contratto di locazione con un inquilino in data 1.6.2011, ma non l'abbiamo registrato. Giustamente l'inquilino vuole rendere l'atto opponibile a terzi sin dalla data della stipula. Esiste l'istituto del ravvedimento operoso (entro un anno, se non sbaglio). La domanda è questa: pagando il dovuto e registrando tardivamente il contratto, questo sarà pienamente opponibile a terzi a far tempo dalla data della stipula (1.6.2011) o soltanto dalla data della tardiva registrazione?
Se fosse opponibile a terzi soltanto dalla data della tardiva registrazione, a questo punto varrebbe la pena che - in accordo con l'inquilino - simulassimo che il contratto decorresse dalla data, ad esempio, del 1.5.2012, ossia da una data futura. Oltretutto non pagando sanzioni.
Grato per una sollecita risposta.
In buona sostanza, riesco entro un anno a 'blindare' un contratto di locazione, in modo che la registrazione tardiva lo renda comunque legalmente corrente dal 1.6.2011 oppure rischio di essere becco e bastonato ossia pagare sanzioni con un contratto che sarà opponibile a terzi solo dalla data di registrazione tardiva?
Alberto, da Udine (UD)

Risposta ADUC
non comprendiamo il senso della domanda. Lei si chiede se l'opponibiita' a terzi sia o meno "retroattiva", ma essa avrebbe rilevanza solo se vi fossero stati terzi acquirenti di mezzo, e cio' non e' chiaro. Registrando il contratto adesso, come e' opportuno fare senz'altro, con l'applicazione del ravvedimento operoso, il contratto diventa opponibile a terzi per il futuro, e questo e' il punto importante. Qui di seguito le riportiamo il testo dell'art.1599 del codice civile che riguarda il punto:
"Art. 1599. Trasferimento a titolo particolare della cosa locata.
Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa. La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l'acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede.Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione. L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l'obbligo verso l'alienante."
Qui informazioni pratiche sul ravvedimento operoso:
http://sosonline.aduc.it/scheda/ravvedimento+operoso+nei+contratti+affitto_970.php
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