Cara ADUC
R.s.a. quota di compartecipazione a carico figli e' legittima?
Domanda
17 marzo 2008
vorrei tanto sapere e con urgenza in quanto devo consegnare la documentazione relativa ai redditi e del patrimonio di mia madre, mia sorella e mia perche' purtroppo e' inevitabile il ricovero in r,s.a. di mia madre 83 enne riconosciuta invalida 100% e portatrice di handicap l.104/92.
trovo oltremodo illegittima ed arbitraria la richiesta di compartecipazione alla retta in quanto trattasi di assistenza sanitaria. considerato che l'art.433 parla di alimenti perche' il comune richiede una quota globale e con cosi' poca chiarezza. n.b. ho cercato la delibera comunale n.295 del 13.03.2004 con la quale si stabilivano le regole di ingresso e le quote di compartecipazione dei coobbligati in base all'art. 433 peccato che non vi fosse l'allegato n.1 en.2non riesco a realizzare neppure quanto possano richiedermi.
ritengo tutto questo illegittimo. inoltre ho letto l'art. 315 del codice civile che sostiene che i figli hanno obbligo di rispettare i genitori e di partecipare alle spese finche' risiedono con essi, perche' allora il comune deve obbligare ad impegnare i figli che lavorano e pagano le tasse e tribolano per sostenere
i costi del vivere quotidiano.
n.b. perche' il comune si arroga il diritto di stipulare convenzioni con moltissime r.s.a. anche private per le quali accedervi vuol dire essere obbligati a rivolgersi a lui e poi se superi i limiti comunque pagare la retta intera?
che cosa posso fare?
Giuseppina, da Modena (MO)
trovo oltremodo illegittima ed arbitraria la richiesta di compartecipazione alla retta in quanto trattasi di assistenza sanitaria. considerato che l'art.433 parla di alimenti perche' il comune richiede una quota globale e con cosi' poca chiarezza. n.b. ho cercato la delibera comunale n.295 del 13.03.2004 con la quale si stabilivano le regole di ingresso e le quote di compartecipazione dei coobbligati in base all'art. 433 peccato che non vi fosse l'allegato n.1 en.2non riesco a realizzare neppure quanto possano richiedermi.
ritengo tutto questo illegittimo. inoltre ho letto l'art. 315 del codice civile che sostiene che i figli hanno obbligo di rispettare i genitori e di partecipare alle spese finche' risiedono con essi, perche' allora il comune deve obbligare ad impegnare i figli che lavorano e pagano le tasse e tribolano per sostenere
i costi del vivere quotidiano.
n.b. perche' il comune si arroga il diritto di stipulare convenzioni con moltissime r.s.a. anche private per le quali accedervi vuol dire essere obbligati a rivolgersi a lui e poi se superi i limiti comunque pagare la retta intera?
che cosa posso fare?
Giuseppina, da Modena (MO)
Risposta ADUC
le fonti del diritto della Repubblica Italiana hanno una loro gerarchia: la Carta Costituzionale, le leggi dello Stato, le leggi regionali, in ultimo i Regolamenti comunali. Come appare ovvio, le ultime per essere legittime devono rispettare i principi di quelle da cui discendono;
lo Stato, anche, nelle sue articolazioni locali, può pretendere dai cittadini il concorso alle spese di determinati servizi pubblici solo in forza di una legge come recita l' Art. 23 della Costituzione: ".Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
Per quanto riguarda gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti le cui cure rientrano (D.lgs 502/92) nei LEA (livelli Essenziali di Assistenza), lo Stato nel caso che dette cure siano prestate in una RSA, una volta disposto con la Legge 289/02 (art. 54) che i relativi costi sono a carico per il 50% del SSN e per il 50% a carico del Comune con l'eventuale compartecipazione dell'utente in base ai regolamenti regionali o comunali (Come è dato notare l'articolo citato parla di utente e non di nucleo familiare), ha stabilito che i richiamati regolamenti regionali o comunali, siano l'attuazione della normativa ISEE prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D,Lgs 130/00. Normativa che, appunto, ribadisce che l'eventuale compartecipazione dell'utente alla quota dovuta dal Comune è calcolata sulla base del valore del suo ISEE personale. Normativa, peraltro, che esclude esplicitamente la possibilità dei Comuni e delle AASSLL di invocare l'art. 433 del C.c. (Tenuti agli alimenti). art 2, comma 6: "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".
Come è noto l'art. 25 della legge 328 a, poi, dato piena attuazione alla normativa di cui sopra.
L'impianto normativo testè citato ha, per la seconda volta in pochi mesi, indotto doverosamente il TAR Toscana (ordinanze nn°733/07, 43/08) ( ordinanza n° 43/08) a ordinare al Comune di Firenze di sospendere con effetto immediato l'art. 7 del contratto che richiama l'art. 433 del c.c. (tenuti agli alimenti) per pretendere dai familiari dei ricoverati somme da essi non dovute perchè a carico del Comune.
La stessa convinzione è stata espressa due volte dal TAR LOmbardia (Ordinanze nn. 291 e 303 del 2008).
Più di recente il Tribunale di Lucca con sentenza n° 174/08 ha condannato il Comune di Massarosa a rispettare la normativa di cui sopra, facendosi carico del 50% del costo del ricovera di una persona non autosufficiente.
Infine, segnalo che, con prot. n° 22444 del luglio 07 il Dott. Claudio Filippi, Garante per la protezione dei dati personali, ha ordinato al Comune di Firenze di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lg n° 196/03): " le informazione che possono essere acquisite, al fine di riconoscere le prestazione sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente semiresidenziale e residenziali, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non quelle del nucleo familiare di appartenenza (cfr., TAR Sicilia n° 42/2007).
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento Gianfranco Mannini
lo Stato, anche, nelle sue articolazioni locali, può pretendere dai cittadini il concorso alle spese di determinati servizi pubblici solo in forza di una legge come recita l' Art. 23 della Costituzione: ".Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".
Per quanto riguarda gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti le cui cure rientrano (D.lgs 502/92) nei LEA (livelli Essenziali di Assistenza), lo Stato nel caso che dette cure siano prestate in una RSA, una volta disposto con la Legge 289/02 (art. 54) che i relativi costi sono a carico per il 50% del SSN e per il 50% a carico del Comune con l'eventuale compartecipazione dell'utente in base ai regolamenti regionali o comunali (Come è dato notare l'articolo citato parla di utente e non di nucleo familiare), ha stabilito che i richiamati regolamenti regionali o comunali, siano l'attuazione della normativa ISEE prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D,Lgs 130/00. Normativa che, appunto, ribadisce che l'eventuale compartecipazione dell'utente alla quota dovuta dal Comune è calcolata sulla base del valore del suo ISEE personale. Normativa, peraltro, che esclude esplicitamente la possibilità dei Comuni e delle AASSLL di invocare l'art. 433 del C.c. (Tenuti agli alimenti). art 2, comma 6: "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata".
Come è noto l'art. 25 della legge 328 a, poi, dato piena attuazione alla normativa di cui sopra.
L'impianto normativo testè citato ha, per la seconda volta in pochi mesi, indotto doverosamente il TAR Toscana (ordinanze nn°733/07, 43/08) ( ordinanza n° 43/08) a ordinare al Comune di Firenze di sospendere con effetto immediato l'art. 7 del contratto che richiama l'art. 433 del c.c. (tenuti agli alimenti) per pretendere dai familiari dei ricoverati somme da essi non dovute perchè a carico del Comune.
La stessa convinzione è stata espressa due volte dal TAR LOmbardia (Ordinanze nn. 291 e 303 del 2008).
Più di recente il Tribunale di Lucca con sentenza n° 174/08 ha condannato il Comune di Massarosa a rispettare la normativa di cui sopra, facendosi carico del 50% del costo del ricovera di una persona non autosufficiente.
Infine, segnalo che, con prot. n° 22444 del luglio 07 il Dott. Claudio Filippi, Garante per la protezione dei dati personali, ha ordinato al Comune di Firenze di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lg n° 196/03): " le informazione che possono essere acquisite, al fine di riconoscere le prestazione sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente semiresidenziale e residenziali, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non quelle del nucleo familiare di appartenenza (cfr., TAR Sicilia n° 42/2007).
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento Gianfranco Mannini
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