Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Un "consulente" che in realta' e' un gestore abusivo...

29 giugno 2004
Domanda 29 giugno 2004
Un promotore finanziario non appartenente a nessuna rete di vendita, ma che esercita l attivita' di consulenza mi ha proposto di aprire un conto presso un intermediario e di delegare lui all uso dei sistemi di trading on line (ad esclusione ovviamente della possibilita' di effettuare bonifici).
Posso stipulare un contratto nel quale mi impegno a pagare a lui un corrispettivo dietro la sua attivita' di trading sul mio conto?? (in pratica gli consegno i codici operativi per operare sul mio conto) grazie
Alessandria, da Formia

Risposta ADUC
La proposta che ha ricevuto e' illegale. La gestione del patrimonio altrui e' un servizio di investimento che puo' essere svolto solamente da soggetti abilitati: banche, sim, imprese di investimento e pochi altri soggetti rientranti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario. Pertanto, il "consulente" e', in realta', un gestore abusivo. Oltre a favorire un reato di rilevanza penale, affidare il proprio danaro a gestori abusivi e' molto pericoloso riguardo all'eventuale risarcimento dei danni che tali gestori dovessero procurare. Essi, infatti, rispondono col proprio patrimonio personale (non esistono certo polizze assicurative che garantiscano i clienti dei gestori abusivi). Oltre a dover affrontare un lunghissimo procedimento giudiziario, quindi, si rischia di ritrovarsi a mani vuote anche in caso di condanna del gestore abusivo. I gestori abusivi, ancora, possono godere di alcuni vantaggi, che per chi affida loro i soldi sono invece degli svantaggi.
- Possibilita' di ricevere (come retrocessioni) una parte delle commissioni pagate all'intermediario: il gestore, aumentando il numero delle operazioni, puo' dunque conseguire un sicuro guadagno
- Possibilita' di effettuare due operazioni di segno opposto ad alto rischio con due clienti differenti, conseguendo un vantaggio da questo tipo di operatività.
Esempio: Il gestore abusivo per il cliente A compra dieci contratti futures e per il cliente B vende dieci contratti futures dello stesso tipo.
In poco tempo uno dei due perde tutto e l'altro raddoppia. Quello che raddoppia paga la commissione al gestore abusivo, che puo' quindi godere di un reddito sicuro.
Copio, infine, gli stralci del Testo Unico della Finanza che riguardano il servizio di gestione.
Articolo 1, comma 1 (definizioni)
lettera r)
"soggetti abilitati": le imprese di investimento, le Sgr, le societa' di gestione armonizzate, le Sicav nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento
Articolo 1, comma 5
Per "servizi di investimento" si intendono le seguenti attivita', quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione.
Articolo 18
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e' riservato alle imprese di investimento e alle banche.
Articolo 166
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta
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