Cara ADUC
Protesto per assegno rubato
Domanda
29 agosto 2017
Nel 2013 ricevo una telefonata da poste italiane dicendo
che non hanno potuto pagare un assegno per mancanza di fondi sul
conto. Corretto, l'assegno di euro 3500 non lo avevo emesso io,
infatti dal successivo protesto levato si legge "firma non
conforme allo specimen". faccio regolare denuncia per l'assegno
rubato, viene aperta un'indagine che porta all'individuazione dei
colpevoli della truffa (assegno utilizzato per acquisto presso
terzi) e quindi inizio di un processo penale. Con questo protesto
illegittimo, non posso ovviamente accedere alla richiesta di un
mutuo, ho chiesto la cancellazione alla camera di commercio di
roma, ovviamente inviando tutta la documentazione del caso, e mi è
stato risposto che non si può cancellare in quanto non hanno
autorità giuridica. Stesso rifiuto da parte della banca
d'italia. L'unica soluzione che mi hanno prospettato al momento
per poter accedere alla richiesta di mutuo è di ingaggiare un
avvocato per far procedere alla cancellazione.
pagare un avvocato è davvero l'unica soluzione? Se facessi
trascorrere i 5 anni previsti per la cancellazione d'ufficio,
sarebbe cancellato e verrebbe evidenziato eventualmente dallo
storico che non era avvenuto a causa mia?
Risposta ADUC
Il protesto è legittimo, avviene con appositi codici che funzionano come causali "assegno denunciato smarrito o rubato" e "firma non conforme allo specimen".
La cancellazione del protesto per le vie ordinarie non è possibile perché la legge prevede solo la cancellazione dopo il pagamento.
Ha pertanto a disposizione due strade:
- Attendere lo scadere dei cinque anni.
- Rivolgersi ad un giudice per ottenere un'ordinanza che preveda, in via cautelare, tramite accoglimento di ricorso ex art. 700 cpc, la sospensione della pubblicazione del protesto e, al termine del relativo giudizio di merito, la definitiva cancellazione. Dipende pertanto dalle sue necessità.
La cancellazione del protesto per le vie ordinarie non è possibile perché la legge prevede solo la cancellazione dopo il pagamento.
Ha pertanto a disposizione due strade:
- Attendere lo scadere dei cinque anni.
- Rivolgersi ad un giudice per ottenere un'ordinanza che preveda, in via cautelare, tramite accoglimento di ricorso ex art. 700 cpc, la sospensione della pubblicazione del protesto e, al termine del relativo giudizio di merito, la definitiva cancellazione. Dipende pertanto dalle sue necessità.
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