Cara ADUC
Proposta/richiesta di parere - canone rai
Domanda
10 febbraio 2012
Buongiorno a tutti.
Leggevo i vostri vari articoli sulla famosa questione del canone richiesto per apparecchi "atti o adattabili", oltre che per televisori (anch'io ho ricevuto tali richieste, pur non possedendo alcun televisore), e da tecnico elettronico/informatico e' sorta spontanea una riflessione, che vi giro sperando possa esservi di una qualche utilita'.
Vi sarebbe da fare una ben precisa distinzione fra "adattabile" (cioe' che puo essere adattato o che si adatta ad un'uso differente, ma GIA DI PER SE', senza bisogno di MODIFICHE), e "modificabile", appunto (che, mediante "modifiche", vuoi strutturali, di funzionamento, fisiche, funzionali, ecc., puo essere trasformato in qualcos'altro o adibito ad un'uso differente dall'originale).
Di fatto, nessuno degli apparecchi citati nei vari elenchi (computer, telefoni, macchine fotografiche, ecc.) e' -DI PER SE'- "adattabile" alla ricezione di "radioaudizioni", come specificatamente richiamato dal tuttora (sigh) vigente regio decreto, in quanto non gia' adibiti alla "ricezione" di alcun tipo di trasmissione - sono infatti necessarie "modifiche", come ad esempio l'aggiunta di circuiti e/o parti esterne con specifica funzione di ricezione delle radiofrequenze, per poter utilizzare tali apparati come "ricevitori di radioaudizioni" (o di qualsiasi altra cosa, se per questo) - nessun monitor, videocitofono, macchina fotografica, player, ecc. puo essere semplicemente "adattato" a tale compito senza una specifica "modifica".
E poiche' la legge parla, chiaramente ed esplicitamente, solo di apparecchi "adattabili", e non di apparecchi "modificabili" (ne del resto sarebbe possibile, per qualsiasi legislatore onesto ed in buona fede, proporre una legge che parli specificatamente di apparecchi "modificabili" in tal senso, in quanto in tale caso anche un frullatore, un ferro da stiro o uno sturalavandini sarebbero "modificabili" per la ricezione, basterebbe "modificarli" aggiungendo sia ricevitore che schermo), va da se' che nessuno di tali apparati puo essere legittimamente soggetto al c.d. "canone rai", ne in forma normale ne in forma speciale.
Inoltre, "adattabile" e "modificabile" NON sono neppure sinonimi, almeno per quei dizionari dei sinonimi e dei contrari che ho potuto consultare finora.
Tuttavia io non sono un'avvocato, solo un modesto tecnico elettronico/informatico e sviluppatore di prototipi con una trentina di anni di esperienza, per cui in riferimento a questa questione, ci vorrebbe il parere tecnico/legale di uno dei vostri consulenti legali - vi propongo tuttavia ugualmente queste mie povere riflessioni, perche' mi e' gia capitato in passato di vedere sentenze di tribunali vinte o perse per la semplice differente interpretazione del significato di una parola, per cui, magari, la differenza fra "adattabile" e "modificabile" potrebbe finalmente esservi di qualche aiuto nel definire tale questione a vantaggio dei consumatori.
Cordiali saluti.
Bruno, da Toscolano (BS)
Leggevo i vostri vari articoli sulla famosa questione del canone richiesto per apparecchi "atti o adattabili", oltre che per televisori (anch'io ho ricevuto tali richieste, pur non possedendo alcun televisore), e da tecnico elettronico/informatico e' sorta spontanea una riflessione, che vi giro sperando possa esservi di una qualche utilita'.
Vi sarebbe da fare una ben precisa distinzione fra "adattabile" (cioe' che puo essere adattato o che si adatta ad un'uso differente, ma GIA DI PER SE', senza bisogno di MODIFICHE), e "modificabile", appunto (che, mediante "modifiche", vuoi strutturali, di funzionamento, fisiche, funzionali, ecc., puo essere trasformato in qualcos'altro o adibito ad un'uso differente dall'originale).
Di fatto, nessuno degli apparecchi citati nei vari elenchi (computer, telefoni, macchine fotografiche, ecc.) e' -DI PER SE'- "adattabile" alla ricezione di "radioaudizioni", come specificatamente richiamato dal tuttora (sigh) vigente regio decreto, in quanto non gia' adibiti alla "ricezione" di alcun tipo di trasmissione - sono infatti necessarie "modifiche", come ad esempio l'aggiunta di circuiti e/o parti esterne con specifica funzione di ricezione delle radiofrequenze, per poter utilizzare tali apparati come "ricevitori di radioaudizioni" (o di qualsiasi altra cosa, se per questo) - nessun monitor, videocitofono, macchina fotografica, player, ecc. puo essere semplicemente "adattato" a tale compito senza una specifica "modifica".
E poiche' la legge parla, chiaramente ed esplicitamente, solo di apparecchi "adattabili", e non di apparecchi "modificabili" (ne del resto sarebbe possibile, per qualsiasi legislatore onesto ed in buona fede, proporre una legge che parli specificatamente di apparecchi "modificabili" in tal senso, in quanto in tale caso anche un frullatore, un ferro da stiro o uno sturalavandini sarebbero "modificabili" per la ricezione, basterebbe "modificarli" aggiungendo sia ricevitore che schermo), va da se' che nessuno di tali apparati puo essere legittimamente soggetto al c.d. "canone rai", ne in forma normale ne in forma speciale.
Inoltre, "adattabile" e "modificabile" NON sono neppure sinonimi, almeno per quei dizionari dei sinonimi e dei contrari che ho potuto consultare finora.
Tuttavia io non sono un'avvocato, solo un modesto tecnico elettronico/informatico e sviluppatore di prototipi con una trentina di anni di esperienza, per cui in riferimento a questa questione, ci vorrebbe il parere tecnico/legale di uno dei vostri consulenti legali - vi propongo tuttavia ugualmente queste mie povere riflessioni, perche' mi e' gia capitato in passato di vedere sentenze di tribunali vinte o perse per la semplice differente interpretazione del significato di una parola, per cui, magari, la differenza fra "adattabile" e "modificabile" potrebbe finalmente esservi di qualche aiuto nel definire tale questione a vantaggio dei consumatori.
Cordiali saluti.
Bruno, da Toscolano (BS)
Risposta ADUC
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