Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Problemi di condominio

17 ottobre 2019
Domanda 17 ottobre 2019
Può un condomino (proprietario di una quota rilevante relativa a una porzione di immobile adibita ad attività commerciale) alienare una parte comune (cortile soggetto a limitazione di occupazione con auto) e trasferirla a un immobile confinante che la usa come parcheggio?
Da notare che ci ha alienato la parte è chi ha costituito il condominio e ha venduto gli appartamenti ed è il medesimo soggetto che ha tramutato l'immobile confinante, di cui era proprietario, in una serie di loft con licenza del comune (lo stesso che aveva rilasciato licenza ediliza per il condominio e nella cui licenza il cortile compare come proprietà comune del condominio. Come mi devo comportare nei confronti del comune e dell'amministratore del condomino considerando che l'amministratore a cui ho segnalato il caso non ha fatto niente
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
Leonardo, dalla provincia di VA

Risposta ADUC
se è vero che il cortile era parte comune di proprietà condominiale un solo condomino non può disporne per usi diversi o per la vendita a terzi, poichè le cose comuni sono indivisibili e quindi inalienabili. Per il cambio di uso occorre la maggioranza indicata per le innovazioni (1120 e 1136 2° c.).
La vendita può essere impugnata con azione civile, sia contro il condomino che contro l'Amm.re che non ha curato la conservazione delle cose comuni.
Per evitare l'azione si può tentare una diffida ad entrambi per riportare il tutto entro i limiti e gli usi precedenti con atti idonei.
Il Comune non c'entra niente poichè è legittima la licenza edilizia per la trasformazione di un'area privata in loft.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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