Cara ADUC
Problema infissi casa nuova
Domanda
5 maggio 2018
Buongiorno, ho acquistato ad agosto del 2015 un appartamento di nuova costruzione in classe b con infissi in legno, il primo giorno di vento mi sono accorto che passava aria dalle finestre. Così ho chiamato il costruttore che mi ha girato il numero della ditta che ha realizzato gli infissi. Dopo svariate chiamate e svariate giustificazioni del titolare (infissi in legno fanno passare aria, sono infissi leggeri perché pagati poco ecc..), non ho ottenuto nulla. Ora la situazione è peggiorata, quando tira vento o d'inverno sembra di non averli proprio. Ora mi domando e possibile fare qualcosa, ho passati i due
anni non si può fare nulla?
Damiano, da Formia (LT)
anni non si può fare nulla?
Damiano, da Formia (LT)
Risposta ADUC
La Corte di Cassazione ha chiarito che “le disposizioni dell'art.1669 cod. civ. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi
essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre quelle dell'art. 1667 cod. civ. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica”. (Cass. Civ. n. 3002/2001).
Tra i "vizi lievi" la giurisprudenza ha elencato anche l'installazione degli infissi esterni ed interni; per questi il committente deve denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta. la denunzia non è necessaria se l'appaltatore li ha riconosciuti.
L'azione contro l'appaltatore (costruttore) si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera. (art. 1667).
A lei sta la prova della denunzia dei vizi al costruttore, o del fatto che li ha riconosciuti; il costruttore è responsabile per tutta l'opera e non può scaricare su altri la sua responsabilità.
Se sono trascorsi più di due anni dalla consegna, non può più richiedergli giudizialmente i danni con azione civile. Comunque Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre quelle dell'art. 1667 cod. civ. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica”. (Cass. Civ. n. 3002/2001).
Tra i "vizi lievi" la giurisprudenza ha elencato anche l'installazione degli infissi esterni ed interni; per questi il committente deve denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta. la denunzia non è necessaria se l'appaltatore li ha riconosciuti.
L'azione contro l'appaltatore (costruttore) si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera. (art. 1667).
A lei sta la prova della denunzia dei vizi al costruttore, o del fatto che li ha riconosciuti; il costruttore è responsabile per tutta l'opera e non può scaricare su altri la sua responsabilità.
Se sono trascorsi più di due anni dalla consegna, non può più richiedergli giudizialmente i danni con azione civile. Comunque Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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