Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Prescrizione cartella per bollo auto

14 maggio 2008
Domanda 14 maggio 2008
Cara ADUC, come già vi ho scritto in data 11/03/2008 la Regione Umbria mi ha notificato la cartella di pagamento per tassa automobilistica regionale per l'anno 2000. In seguito a mia lettera di autotutela all'ACI provinciale di Perugia, ho saputo che in data 20/10/2005 mi era stato inviato presso l'indirizzo di via xxxxx un avviso di pagamento che ha avuto come esito "Destinatario sconosciuto" e annotazione "mancato recapito" in quanto mi ero già trasferita a yyyyyy sin dal 22/03/2005. Ora ho fatto ricorso presso la Commissione Tributaria di Perugia ma sono venuta a sapere di una legge a me sconosciuta prima in cui si dice che in effetti i termini per il recupero della tassa automobilistica per l'anno 2000 sono stati prorogati dall'art. 37 del D.L. n. 269 de 30/09/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24/11/2003 (in G.U. n. 274 del 25/11/2003) ed ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 37, della legge n. 350 del 24/12/2003, con decorrenza dall'01/01/2004. Da ciò deriva che il mio ricorso per prescrizione dei termini è stato inutile ( almeno credo). Ora mi chiedo: non avendo io MAI ricevuto il primo avviso perché già trasferita, questo fatto non può essere utile per il mio ricorso? E inoltre, come mai nella precedente risposta che mi avete fornito in merito al caso, non avete dato rilevanza a questa modifica di legge?
Grazie
Arianna, da Morro D'alba (AN)

Risposta ADUC
l'informazione non le e' stata data perche' lei fino ad oggi non ci ha parlato (perche' non ne era al corrente, a quanto capiamo) della tentata notifica di un avviso nel 2005. La proroga della prescrizione prevista dalle leggi da lei citate infatti riguarda il periodo Nov.2003/Dic.2005 e non e' certo estesa fino al 2008 (anno in cui, a quanto ci ha detto, e' arrivata la cartella esattoriale). Tutto cio' in ogni caso ci pare superfluo nel suo caso, perche' l'avviso e' stato inviato ad un indirizzo errato e quindi la notifica dello stesso puo' essere contestata come viziata (facendo le dovute verifiche del caso). Quindi ci pare che la sua contestazione resti valida, aggiungendo che il termine (pur prorogato fino a fine 2005) di prescrizione non puo' dirsi rispettato dalla notifica -viziata- di un avviso.
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