Cara ADUC
Prescrizione assegno circolare
Domanda
1 febbraio 2016
Un mio fornitore ha fatto scadere un assegno circolare che anni fa gli consegnai. Mi dice che io lo posso recuperare, mentre lui non può farlo e quindi mi chiede di incassarlo per poi pagare quanto a lui dovuto. E' normale?
Risposta ADUC
La soluzione prospettata è corretta. Nel caso degli assegni circolari prescritti bisogna infatti distinguere i diritti del richiedente l'emissione da quelli del beneficiario. Questi beneficia di un termine di tre anni, che decorrono dalla data di emissione, per poter chiedere il pagamento dell'assegno. Scaduto il termine, i diritti del beneficiario relativi all'assegno circolare si prescrivono, ma non si prescrive di certo il diritto ad ottenere la somma spettante. Secondo le disposizioni che disciplinano i rapporti dormienti, a quel punto la banca deve devolvere l'importo (se superiore a 100 euro) all'apposito fondo presso il Ministero dell'Economia ed il beneficiario non ha diritto ad esigerne il pagamento perché i rapporti prescritti non sono più disponibili. Il richiedente l'emissione dell'assegno circolare, invece, può rivolgersi al fondo dei dormienti per recuperare la somma in quanto il suo rapporto con la banca non è soggetto alla prescrizione triennale prevista per il beneficiario, bensì a quella decennale. La gestione del Fondo è affidata alla Consap, nel cui sito internet www.consap.it sono disponibili le istruzioni ed i moduli occorrenti per presentare le istanze di pagamento, assieme ai contatti email e telefonici per una corretta informativa sul tema.
Se l'importo non supera i 100 euro, invece, la richiesta di pagamento è da presentare alla banca che ha emesso l'assegno circolare.
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