Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Preliminare di compravendita scaduto

11 luglio 2014
Domanda 11 luglio 2014
Salve,
ho una questione giuridica da sottoporvi.
Ad inizio Aprile 2014 ho fatto un contratto preliminare di compravendita per un garage, il costo del garage è di 35.000 euro e la mia caparra versata è stata di 3.000 euro. Sul contratto c'erano tutti i dati miei e del venditore, l'indicazione del prezzo, della caparra e del termine essenziale entro il quale doveva essere stipulato il contratto di compravendita, ovvero il 30 giugno 2014.
Il preliminare, redatto con scrittura privata e a presenza di testimoni, è stato firmato dalle 2 parti e datato.
Sembrava andasse tutto bene finchè a inizio giugno il notaio si è accorto che manca una regolarizzazione al Comune (nel quale si trova il garage oggetto della compravendita); io avvisato il venditore gli ho chiesto di regolarizzare l'immobile all'urbanistica comunale prima di vendermelo, ma questo si rifiuta di farlo perchè il suo tecnico (geometra del venditore) dice che è tutto ok e che la regolarizzazione non serve.
Io ho chiesto più volte la regolarizzazione, (fatta oggi verrebbe circa 3.000 euro) ma non è stata effettuata dal venditore e il 30 giugno è scaduto il termine essenziale del contratto preliminare di compravendita.
- Vi chiedo, come posso far valere i miei diritti senza dover io spendere la cifra di 3.000 euro per la regolarizzazione che secondo me compete al venditore?
- Inoltre posso richiedere il doppio della caparra versata se la controparte non regolarizza?
- Quanto tempo ho per fare un'azione legale, nel senso ho delle prescrizioni per far valere i miei diritti?
Grazie,
saluti
Roberto, da Tarquinia (VT)

Risposta ADUC
in relazione alla Sua questione, per un attento esame della stessa è necessario prendere visione del contratto preliminare.
Ad ogni buon conto, in via generale ritengo che l'osservazione del Notaio sia rilevante al fine di valutare l'inadempimento del venditore alla consegna della documentazione necessaria ai fini della redazione dell'atto di compravendita.
Se è ravvisabile un inadempimento da parte del venditore è legittimato a recedere dal contratto preliminare e, contestualmente, a norma dell'art. 1385 comma II Cod. Civ., esigere la restituzione del doppio della caparra.
A mio avviso, è utile che dette considerazioni siano manifestate al venditore a mezzo lettera raccomandata essendo scaduto il termine per il rogito.
Se è Suo interesse comprare il garage, nella medesima missiva, può indicare un nuovo termine entro il quale il venditore dovrà consegnare la documentazione necessaria per addivenire alla stipula della compravendita, avvisandolo che, in difetto, recederà dal contratto chiedendo il doppio della caparra.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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