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Cara ADUC

Preavviso 30gg ma non per le aziende?

30 agosto 2008
Domanda 30 agosto 2008
Buongiorno.
Ho stipulato un contratto per una linea ADSL con NGI per la mia ditta, la scadenza dello stesso sarebbe il 19-10-2008. In data 25-08-2008 (convinto della validità del decreto Bersani) invio raccomandata a/r con la richiesta di cessare lo stesso alla sua naturale data di scadenza, anticipando la lettera via mail. Mi rispondono che il decreto Bersani non è applicabile ai titolari di parita iva e quindi, essendo il preavviso minimo per evitare il rinnovo automatico del contratto di 60gg, mi invitano a procedere con il pagamento dello stesso. Su mia insistenza rimangono fermi sulla loro posizione citando in particolare questi due articoli che riporto:
"In base all'articolo 1, comma 3, della legge n. 40 del 2 aprile 2007, il cliente, che sia qualificabile come consumatore ai sensi dell'art 3 del decreto legislativo n. 206/2005 "consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta", ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi tempo con comunicazione scritta inviata ad NGI tramite racc.ta A/R al seguente indirizzo e destinatario: NGI S.p.A - Via Darwin 85, 20019 Settimo Milanese (MI). Il recesso sarà efficace decorsi 30 giorni dalla ricezione, da parte di NGI, della citata comunicazione.".
Ricordo che l'art.1 comma 3 della legge n. 40 del 2 aprile 2007 impiega il generico termine di "contraente" a differenza di quanto riportato nei primi due commi del medesimo articolo dove si parla invece di consumatore. L'estensione del concetto di consumatore anche per questo comma nasce dai "considerata" del decreto legge che vede la tutela dei consumatori quale uno dei principali fini perseguiti dal decreto. Ricordiamo inoltre che il legislatore è già intervenuto più volte con disposizioni simili a tutela del solo consumatore e non anche per clienti professionisti (vedi art.70 Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).
Come devo comportarmi? Ho alternative o devo pagare un ADSL che comunque per determinate ragioni non avrò modo più di usare?
In ogni caso grazie per il servizio che date.
Fulvio, da Rivignano (UD)

Risposta ADUC
a nostro avviso, il decreto Bersani si applica anche per le partite Iva. Se ha firmato un contratto per adesione, già predisposto dal gestore e che ha potuto solo accettare integralmente senza contrattare singole clausole (art. 1 comma 3 l.40/07). Per un approfondimento, legga questo Osservatorio legale: clicca qui
A questo punto, si deve prima fare un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Co.Re.Com della propria Regione: clicca qui (Nel caso in cui il Co.Re.Com non svolga questo servizio nella propria Regione, proporre il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio o in alternativa verificare se il giudice di pace accetta la domanda di conciliazione). Se il tentativo di conciliazione fallisce, o non viene esperito entro 30gg dalla data della richiesta, citare il gestore in giudizio direttamente presso il giudice di pace (recarsi personalmente presso la cancelleria del giudice e redigere oralmente la citazione). In questa sede si potranno richiedere sia la liberazione immediata della linea, sia tutti i danni del caso (spese raccomandate e fax, rotture di scatole, etc.).
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