Cara ADUC
Posso delegare un consulente ad operare sul mio conto titoli in cambio di una parcella?
Domanda
10 agosto 2006
Buongiorno, ho un amico che fa il consulente finanziario. Non avendo io tempo da dedicare vorrei delegarlo ad operare direttamente sul mio dossier titoli pagandolo a parcella. Lui mi ha detto che la cosa è fattibile visto che non è Promotore Finanziario. Dopo tutto quello che succede vi chiedo se veramente la cosa è fattibile. Grazie millle.
Donato, da Sondrio
Donato, da Sondrio
Risposta ADUC
Non e' fattibile. La gestione del patrimonio altrui e' un servizio di investimento che puo' essere svolto solamente da soggetti abilitati: banche, sim, imprese di investimento e pochi altri soggetti rientranti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico Bancario. Pertanto, il "consulente" e' in realta' un gestore abusivo. Oltre a favorire un reato di rilevanza penale, affidare il proprio danaro a gestori abusivi e' molto pericoloso riguardo l'eventuale risarcimento dei danni che tali gestori dovessero procurare. Essi, infatti, rispondono col proprio patrimonio personale (non esistono certo polizze assicurative che garantiscano i clienti dei gestori abusivi). Oltre a dover affrontare un lunghissimo procedimento giudiziario, quindi, si rischia di ritrovarsi a mani vuote anche in caso di condanna del gestore abusivo. I gestori abusivi, ancora, possono godere di alcuni vantaggi, che per chi affida loro i soldi sono invece degli svantaggi.
- Possibilita' di ricevere (come retrocessioni) una parte delle commissioni pagate all'intermediario: il gestore, aumentando il numero delle operazioni, puo' dunque conseguire un sicuro guadagno
- Possibilita' di effettuare due operazioni di segno opposto ad alto rischio con due clienti differenti, conseguendo un vantaggio da questo tipo di operativita'. Esempio: Il gestore abusivo per il cliente A compra dieci contratti futures e per il cliente B vende dieci contratti futures dello stesso tipo. Comunque si muova il mercato, uno dei due clienti perde e l'altro guadagna, pagando la commissione al gestore abusivo, che puo' quindi godere di un reddito sicuro indipendentemente dal mercato. Scendendo nei dettagli giuridici, le violazioni riguardano gli articoli 166 e 168 del Testo unico della Finanza, vale a dire l'attivita' di gestione senza le dovute autorizzazioni e la gestione infedele. Spesso il gestore sposta nel proprio conto somme appartenenti al cliente e si ha pure l'appropriazione indebita (articolo 646 del codice penale). Le pene previste sono da uno a otto anni di reclusione per la violazione dell'articolo 166 e da uno a sei anni per il 168, piu' gli eventuali risarcimenti e le multe. Per l'appropriazione indebita e' prevista la reclusione fino a tre anni piu' le eventuali aggravanti. Come se non bastasse, si ha pure la violazione della normativa antiriciclaggio e la confusione di patrimoni (articolo 167 del Tuf) nei casi in cui si fanno confluire i soldi dei clienti in appositi conti per la gestione.
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Ha risposto Giuseppe D'Orta.
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- Possibilita' di ricevere (come retrocessioni) una parte delle commissioni pagate all'intermediario: il gestore, aumentando il numero delle operazioni, puo' dunque conseguire un sicuro guadagno
- Possibilita' di effettuare due operazioni di segno opposto ad alto rischio con due clienti differenti, conseguendo un vantaggio da questo tipo di operativita'. Esempio: Il gestore abusivo per il cliente A compra dieci contratti futures e per il cliente B vende dieci contratti futures dello stesso tipo. Comunque si muova il mercato, uno dei due clienti perde e l'altro guadagna, pagando la commissione al gestore abusivo, che puo' quindi godere di un reddito sicuro indipendentemente dal mercato. Scendendo nei dettagli giuridici, le violazioni riguardano gli articoli 166 e 168 del Testo unico della Finanza, vale a dire l'attivita' di gestione senza le dovute autorizzazioni e la gestione infedele. Spesso il gestore sposta nel proprio conto somme appartenenti al cliente e si ha pure l'appropriazione indebita (articolo 646 del codice penale). Le pene previste sono da uno a otto anni di reclusione per la violazione dell'articolo 166 e da uno a sei anni per il 168, piu' gli eventuali risarcimenti e le multe. Per l'appropriazione indebita e' prevista la reclusione fino a tre anni piu' le eventuali aggravanti. Come se non bastasse, si ha pure la violazione della normativa antiriciclaggio e la confusione di patrimoni (articolo 167 del Tuf) nei casi in cui si fanno confluire i soldi dei clienti in appositi conti per la gestione.
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