Cara ADUC
Polizze dormienti: esclusi i decessi fino a tutto il 2004
Domanda
4 giugno 2009
In riferimento alla prescrizione delle polizze vita, e versamento nel fondo dormienti, nella risposta pubblicata del 26/05/2009 indicate le seguenti informazioni:
"Premesso che i decessi avvenuti fino al 31 dicembre 2004 sono esclusi dall'applicazione della normativa sui dormienti".
La mia domanda è:
da quale fonte (legge o altro) posso attingere questa informazione?
Di fatto stiamo (noi eredi e beneficiarie delle polizze) chiedendo invano, il riscatto di 6 polizze poste vita, sottoscritte da papà negli anni 2001/2000. Premetto che papà è deceduto nell'agosto 2004, e che la richiesta di liquidazione è stata fatta nel febbraio 2009. Ad oggi da poste vita nessuna risposta. Solo chiamando il nr verde ho capito che risultano bloccate.
Come posso procedere per essere il più tutelata possibile?
Adelia, da Treviso (TV)
"Premesso che i decessi avvenuti fino al 31 dicembre 2004 sono esclusi dall'applicazione della normativa sui dormienti".
La mia domanda è:
da quale fonte (legge o altro) posso attingere questa informazione?
Di fatto stiamo (noi eredi e beneficiarie delle polizze) chiedendo invano, il riscatto di 6 polizze poste vita, sottoscritte da papà negli anni 2001/2000. Premetto che papà è deceduto nell'agosto 2004, e che la richiesta di liquidazione è stata fatta nel febbraio 2009. Ad oggi da poste vita nessuna risposta. Solo chiamando il nr verde ho capito che risultano bloccate.
Come posso procedere per essere il più tutelata possibile?
Adelia, da Treviso (TV)
Risposta ADUC
L'articolo 3, comma 2-bis, della legge 27 ottobre 2008, n. 166 prevede modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, una delle quali recita:
"345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Il 1 gennaio 2006 vigeva la prescrizione annuale, quindi si considerano gli eventi a partire dal 1 gennaio 2005. Di conseguenza, gli eventi accaduti prima di quella data sono esclusi dall'applicazione della legge e lei ha diritto a riscattare le polizze. Sarebbe intervenuta la prescrizione annuale ma, oltre al fatto che le compagnie sono sempre state molto elastiche nell'applicazione del termine, spesso Postevita si impegnava espressamente nei contratti a non considerare prescritte le somme se non allo scadere del decimo anno successivo. Invii reclamo a Postevita, dopodiche' potra' rivolgersi all'Isvap se dopo 45 giorni dalla ricezione avra' ottenuto una risposta negativa o assente. L'Isvap non ha potere di ingiungere il pagamento ma il suo interessamento serve a svegliare le compagnie. Se nemmeno l'Isvap riuscira' a risolvere la cosa, dovra' necessariamente procedere per vie legali.
"345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Il 1 gennaio 2006 vigeva la prescrizione annuale, quindi si considerano gli eventi a partire dal 1 gennaio 2005. Di conseguenza, gli eventi accaduti prima di quella data sono esclusi dall'applicazione della legge e lei ha diritto a riscattare le polizze. Sarebbe intervenuta la prescrizione annuale ma, oltre al fatto che le compagnie sono sempre state molto elastiche nell'applicazione del termine, spesso Postevita si impegnava espressamente nei contratti a non considerare prescritte le somme se non allo scadere del decimo anno successivo. Invii reclamo a Postevita, dopodiche' potra' rivolgersi all'Isvap se dopo 45 giorni dalla ricezione avra' ottenuto una risposta negativa o assente. L'Isvap non ha potere di ingiungere il pagamento ma il suo interessamento serve a svegliare le compagnie. Se nemmeno l'Isvap riuscira' a risolvere la cosa, dovra' necessariamente procedere per vie legali.
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