Cara ADUC
Polizza previdenziale PIP considerata dormiente
Domanda
12 luglio 2010
Cliente deceduto novembre 2007 contraente polizza previdenziale pip.
La compagnia era al corrente ufficialmente della data decesso e dell'esistenza degli eredi che avevano inviato atto notorio che li identificava come tali.
A causa di un contenzioso tra loro però non hanno mai inviato la richiesta di liquidazione della polizza.
Come da legge 166/2008 la compagnia ha inviato l'ammontare al fondo istituito presso il MEF lo scorso gennaio 2010 scaduti i termini di prescrizione.
Quesito 1:sembra che la la nuova disciplina riguardi tutti i contratti dei rami vita, fatta eccezione per le forme previdenziali, escluse in quanto caratterizzate da una propria specifica normativa.
Trattandosi nella fattispecie proprio di previdenziale, cosa prevede la specifica normativa?
Quesito 2:la compagnia ha liquidato la polizza al fondo pur in presenza di eredi manifesti, sebbene questi mai hanno richiesto la liquidazione della polizza. Era in diritto di poterlo fare?
Bernamar
La compagnia era al corrente ufficialmente della data decesso e dell'esistenza degli eredi che avevano inviato atto notorio che li identificava come tali.
A causa di un contenzioso tra loro però non hanno mai inviato la richiesta di liquidazione della polizza.
Come da legge 166/2008 la compagnia ha inviato l'ammontare al fondo istituito presso il MEF lo scorso gennaio 2010 scaduti i termini di prescrizione.
Quesito 1:sembra che la la nuova disciplina riguardi tutti i contratti dei rami vita, fatta eccezione per le forme previdenziali, escluse in quanto caratterizzate da una propria specifica normativa.
Trattandosi nella fattispecie proprio di previdenziale, cosa prevede la specifica normativa?
Quesito 2:la compagnia ha liquidato la polizza al fondo pur in presenza di eredi manifesti, sebbene questi mai hanno richiesto la liquidazione della polizza. Era in diritto di poterlo fare?
Bernamar
Risposta ADUC
In effetti, la legge 166/2008 prevede:
"345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari".
Tale comma dispone:
"3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalita' sociali secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione".
Invii un reclamo alla compagnia assicurativa, mandandone una copia all'Isvap (www.isvap.it) ed una alla Covip (www.covip.it). Ci tenga aggiornati sugli sviluppi, per cortesia. Il suo caso potrà in futuro essere utile a tanti altri.
"345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari".
Tale comma dispone:
"3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalita' sociali secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione".
Invii un reclamo alla compagnia assicurativa, mandandone una copia all'Isvap (www.isvap.it) ed una alla Covip (www.covip.it). Ci tenga aggiornati sugli sviluppi, per cortesia. Il suo caso potrà in futuro essere utile a tanti altri.
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