Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Polizza prescritta

12 febbraio 2013
Domanda 12 febbraio 2013
Polizza scaduta il 04/12/2010 e prescritta il 04/12/2012 lo stesso identico giorno di spedizione raccomandata a.r. con richiesta di valorizzazione eventuale riscatto polizza in quanto si pensava erroneamente che la polizza fosse ancora aperta e da scadere.
E' possibile contestare la risposta della compagnia bgvita che comunica la prescrizione dei 2 anni seppure il giorno stesso della prescrizione il contraente assicurato ha inviato una raccomandata a.r. x informazioni sulla polizza?
Anche perche' nessuno di bg vita e/o di banca generali ha mai comunicato in alcun modo la scadenza della polizza e la possibile prescrizione.
Loris, da San Giovanni Teatino (CH)

Risposta ADUC
La richiesta che ha inviato il 4 dicembre 2010 non si può prendere in considerazione per risolvere le cose perché non si è trattato di una richiesta di erogazione della prestazione ma soltanto di una richiesta di informazioni tramite un preventivo.
Non c'è modo per evitare la prescrizione, oramai intervenuta. E' proprio in virtù delle particolari caratteristiche delle polizze che sin dall'anno 2000 l'Isvap aveva invitato le compagnie a non avvalersi del termine di prescrizione previsto dal Codice Civile (ai tempi era un anno) ma quantomeno di quello ordinario decennale. L'invito era rispettato quasi sempre (gli intoppi non mancavano neanche prima, purtroppo).
La normativa sui rapporti dormienti, invece, costringe le assicurazioni a rispettare in maniera rigida il termine di prescrizione (dal 28 ottobre 2008 era passato a due anni, ora è decennale) perché a quel punto la somma deve essere girata all'apposito Fondo.
Fondo dove, a differenza di altri rapporti, non è possibile chiedere il pagamento perché il credito originario è appunto prescritto.
L'unica strada da seguire è quindi quella che riguarda i doveri di informazione della compagnia assicurativa.
Alcune volte, come nel caso di Poste Vita, si sono assunte l'onere di informare il cliente nel caso in cui fossero intervenute variazioni di legge che interessano elementi essenziali del contratto.
Anche quando ciò non esistesse, si può sempre considerare che la diligenza nella prestazione del contratto avrebbe richiesto una adeguata informazione al cliente ad ottobre 2008, quando la legge è entrata in vigore.
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