Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Polizza assicurativa MALATTIA nel 2005

18 giugno 2008
Domanda 18 giugno 2008
Ho stipulato una polizza ricovero ospedaliero nel 2005 con la Milano Assicurazioni; ho inviato disdetta oltre i 60gg precedenti la scadenza del 2008 in base al decreto bersani dopo aver pagato 3 annualità di premio; la Agenzia ha risposto che non può accettare la disdetta, sentito il parere della Direzione con la seguente motivazione:
RECESSO ANNUALE PER POLIZZE DANNI DI DURATA PLURIENNALE (ART. 5 COMMA 4)
"il decorso del termine di tre anni di vita del contratto è posto dalla legge come condizione per l'esercizio della facoltà, per cui se ne può legittimamente desumere che la facoltà di recesso sia in concreto esercitabile solo dopo il decorso del terzo anno e quindi per la prima scadenza annuale successiva che coinciderebbe con quella del quarto anno di vita del contratto.
Infatti, il recesso comunicato, pur nel rispetto del termine di preavviso, per la scadenza del terzo anno, in mancanza dell'avverarsi della condizione, sarebbe esercitato in mancanza del relativo potere e quindi privo di qualsiasi efficacia".
Interpellato l'ISVAP - SERVIZIO TUTELA UTENTI TELEFONICO ci ha detto che la interpretazione iniziale era di disdettare le polizze nel 4 anno, successivamente modificata al 3* anno; ma tale modifica non è ancora vincolante, per cui il gruppo Fondiaria-Sai si attiene alla prima interpretazione, e quindi ha diritto a procedere con gli atti legali.
Chiedo:
a) se è da ritenersi valida la disdetta, ed in caso degli atti legali prodotti dalla Compagnia, come mi debbo comportare;
b) in caso contrario la disdetta è da ritenersi valida per il 2009.
Vi chiedo inoltre un chiarimento sulla disdetta anticipata in seguito a sinistro, come previsto dalla direttiva CEE
5 aprile 1993 n. 13: se può essere esercitata in qualunque momento dopo la denuncia del sinistro, ancora prima di ricevere una risposta sull'indennizzo; e se le condizioni di polizza possono mettere uno sbarramento di 2 sinistri denunciati, di cui uno liquidato.
Ringrazio e porgo distinti saluti
Stefano, da Belluno (BL)

Risposta ADUC
riteniamo che valga l'interpretazione che permette di disdire gia' dalla fine del terzo anno, con il dovuto preavviso. La condizione posta dalla normativa Bersani viene rispettata poiche' il terzo anno decorre interamente, ed il corrispettivo e' gia' stato pagato. Quindi, riteniamo legittima la sua disdetta.
La direttiva che ci segnala e' confluita nell'attuale codice del consumo (d. lgv. 206 n. 2005). Non ci e' chiaro cosa ci chiede circa la disdetta a seguito di un sinistro. IN generale, comunque, le modalita' di esercizio della stessa sono indicate nel contratto, cosi' come altre condizioni di polizza.
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