Cara ADUC
Perizia pagata e mutuo poi negato
Domanda
30 giugno 2017
Premetto che lo scorso anno mi recavo presso tre istituti diversi (Friuladria, dove ho acceso il mio conto corrente - filiale di Tarvisio (UD); Credem di Udine e Banca Popolare di Vicenza - filiale di Tarvisio (UD) per richiedere un mutuo relativo all'acquisto di un appartamento sito a Pordenone. Ovviamente le tre richieste venivano effettuate a distanza di qualche mese l'una dall'altra. Preliminarmente tutti e tre gli Istituti di credito, mi richiedevano l'esibizione della seguente documentazione: ultimo C.U.D. (sono un ispettore della Guardia di Finanza in servizio da 33 anni), le ultime 3 buste paga ed altri vari documenti. La Credem di Udine, addirittura il certificato di divorzio. Premesso questo e dopo aver visionato la documentazione esibita, il direttore richiedeva l'intervento di un professionista abilitato e nominato dalla banca, per poter effettuare la perizia dell'immobile che dovevo comprare. Successivamente, dopo aver ultimato la perizia, mi veniva richiesto il pagamento che è stato sempre effettuato con bonifico bancario e di cui conservo ovviamente le copie. Per la Friuladria (€. 333,00); Credem (€. 270,00) e Banca Popolare di Vicenza (€. 240,00). Purtroppo però, pur avendo pagato il professionista, non mi veniva concesso da nessuna delle 3 banche alcun finanziamento di mutuo. L'appartamento l'ho comunque acquistato grazie all'aiuto economico delle mie sorelle. Però mi chiedo se è possibile far qualcosa per aver restituito l'importo pagato al professionista. Perché i 3 Istituti di credito, esaminando la documentazione da me presentata, non si sono accorti in tempo che non potevano erogarmi il mutuo?
Fernando, da Tarvisio (UD)
Fernando, da Tarvisio (UD)
Risposta ADUC
Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione
del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Lo stabilisce la Cassazione con sentenza 7768 del 29 marzo 2007.
Se nei casi, come parrebbe, ci sono tali presupposti può presentare prima reclamo e poi rivolgersi all'
Arbitro bancario:
http://sosonline.aduc.it/scheda/arbitro+bancario+finanziario_16598.php
del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. Lo stabilisce la Cassazione con sentenza 7768 del 29 marzo 2007.
Se nei casi, come parrebbe, ci sono tali presupposti può presentare prima reclamo e poi rivolgersi all'
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