Cara ADUC
Pavimento
Domanda
20 aprile 2013
Buongiorno, ho acquistato un appartamento nuovo di costruzione con il pavimento in parquet, dopo 40 giorni il pavimento posato a gennaio si sta alzando creando grossi problemi. I posatori hanno detto che l'unico intervento che possono fare e' bucare il listello e mettere colla. Ho chiesto il cambio dei listelli integri senza avere piccoli fori nei listelli. Quale puo' essere il comportamento? Ringrazio sentitamente e invio cordiali saluti
Michele, da Milano
Michele, da Milano
Risposta ADUC
la garanzia dei difetti dell'immobile è prevista e regolata dall'art. 1667 c.c. che qui le riporto:
"L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (1668). La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181)."
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora, intimando la sostituzione del parquet:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
"L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (1668). La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (att. 181)."
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora, intimando la sostituzione del parquet:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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