Cara ADUC
La parte aggettante del balcone
Domanda
9 gennaio 2015
Mi rivolgo alla vs cortesia per questi consigli- 1)La parte aggettante del balcone, in un palazzo condominiale, è di proprietà del condomino? 2) Se una piccola parte sottostante dell'aggetto del balcone si lesiona (Verosimilmente per intemperie nel tempo) suscitando timori che si possa staccare e cadere creando pericolo, il condomino proprietario è responsabile penalmente e civilmente dell'eventuale danno provocato? Responsabile da solo o insieme al condominio, atteso che anche altri balconi sono nella stessa situazione e l'Amministratore ne è stato informato? 3) E il tipico scrostamento dell'intonaco del sottostante aggetto (anch'esso dovuto alle intemperie nel tempo), verificatosi in più balconi dei piani alti, non fa parte del decoro di facciata condominiale e pertanto da far riparare a spese da dividersi fra tutti i condomini del palazzo ?Gradirei anche riferimenti normativi e sentenze di Cassazione sugli argomenti posti- Ringrazio ed invio auguri di buon Anno-
Giuseppe, da Laino Borgo (CS)
Giuseppe, da Laino Borgo (CS)
Risposta ADUC
1) se servono un appartamento, sono di esclusiva proprietà del proprietario dell'appartamento;
2) si', ne risponde il proprietario dell'appartamento, civilmente e penalmente;
3) in generale, tutte le spese spettano al proprietario e non al condominio, ad eccezione degli elementi decorativi (cementi decorativi dei frontali e dei parapetti, le viti di ottone e i piombi ai pilastri della balaustra, le aggiunte sovrapposte con malta cementizia dei balconi, in virtù della funzione di tipo estetico che essi svolgono rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico). Legge: codice civile art. 1117. Giurisp.: Cass. n. 12.01.2011, n.587; n. 05.01.2011, n. 218; n.4821/1983; n.283/1987; Cass. n.14576/2004.
2) si', ne risponde il proprietario dell'appartamento, civilmente e penalmente;
3) in generale, tutte le spese spettano al proprietario e non al condominio, ad eccezione degli elementi decorativi (cementi decorativi dei frontali e dei parapetti, le viti di ottone e i piombi ai pilastri della balaustra, le aggiunte sovrapposte con malta cementizia dei balconi, in virtù della funzione di tipo estetico che essi svolgono rispetto all’intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico). Legge: codice civile art. 1117. Giurisp.: Cass. n. 12.01.2011, n.587; n. 05.01.2011, n. 218; n.4821/1983; n.283/1987; Cass. n.14576/2004.
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