Cara ADUC
parere urgente condominio
Domanda
24 giugno 2013
Egregio SIGNORI
Scusate se vi importuno con una mia richiesta di parere legale. I pareri sono discordi e perciò lo domando a voi:
La vita del nostro condominio è regolato da un regolamento condominiale assembleare ( non contrattuale). Succede che un condomino tenta di spuntare un argomento a suo favore, sempre lo stesso, proponendolo all’o.d.g. che l’Amministratore accoglie.
La mia domanda è questa:
nel nostro regolamento è previsto che per l’assunzione all’o.d.g. di un argomento da porre in discussione durante l’assemblea, è richiesto 1/6 della proprietà cioè 166/000.
Nel nostro caso il soggetto richiedente lo fa da solo e con 60/000.
È opponibile o impugnabile questa procedura???. Grazie per il chiarimento
Adolfo, da Civitanova (IT)
Scusate se vi importuno con una mia richiesta di parere legale. I pareri sono discordi e perciò lo domando a voi:
La vita del nostro condominio è regolato da un regolamento condominiale assembleare ( non contrattuale). Succede che un condomino tenta di spuntare un argomento a suo favore, sempre lo stesso, proponendolo all’o.d.g. che l’Amministratore accoglie.
La mia domanda è questa:
nel nostro regolamento è previsto che per l’assunzione all’o.d.g. di un argomento da porre in discussione durante l’assemblea, è richiesto 1/6 della proprietà cioè 166/000.
Nel nostro caso il soggetto richiedente lo fa da solo e con 60/000.
È opponibile o impugnabile questa procedura???. Grazie per il chiarimento
Adolfo, da Civitanova (IT)
Risposta ADUC
dipende dalla questione sollevata dal condomino in questione. Se ad esempio egli vuole modificare il regolamento condominiale, egli ha diritto di porlo all'ordine del giorno indipendentemente dai limiti previsti dall'attuale regolamento (art. 1138, comma 2).
In altre parole, è possibile che il limite di 1/6 previsto dal regolamento sia illegittimo su alcune questioni e non su altre.
In ogni caso, sarà eventualmente l'assemblea a rigettare l'argomento.
Diverso invece il caso della convocazione dell'assemblea straordinaria: in questo caso, la legge impone che i condomini siano almeno due ed abbiano almeno 1/6 della proprietà.
In altre parole, è possibile che il limite di 1/6 previsto dal regolamento sia illegittimo su alcune questioni e non su altre.
In ogni caso, sarà eventualmente l'assemblea a rigettare l'argomento.
Diverso invece il caso della convocazione dell'assemblea straordinaria: in questo caso, la legge impone che i condomini siano almeno due ed abbiano almeno 1/6 della proprietà.
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