Cara ADUC
Pannelli solari sul tetto
Domanda
29 settembre 2008
Buongiorno,
ho una domanda sull'installazione di pannelli solari su una porzione di bifamiliare a suddivisione verticale.
La situazione è la seguente:
- l'edificio è completamente suddiviso in modo verticale, con una porzione a nord ed una a sud.
- ciascuna porzione ha una parte di giardino esclusivo, accessi esclusivi e non ha alcuna parte che verticalmente sovrasta o incide sull'altra porzione.
- la separazione delle proprieta' e' regolarmente riportata nelle mappe catastali, non esistono fogli/mappe/sub in comune e non sono previste servitù di nessun tipo.
In queste condizioni e' possibile installare liberamente i pannelli solari sull'intera parte sovrastante la rispettiva parte di proprieta'?
Ovvero ciascuna porzione della bifamiliare e' proprietaria della copertura (tetto) a lei soprastante, oppure no?
La domanda la pongo perchè ci sono alcuni aspetti che rendono la risposta non ovvia:
- nel caso la proprietà del tetto si possa considerare completamente separata ed essendo l'edificio diviso nord/sud, uno dei proprietari avrebbe la completa disponibilità della falda sud del tetto e all'altro rimarrebbe la nord. In questo caso chi e' proprietario della parte sud sarebbe di fatto l'unico che può installare i pannelli solari sul tetto (ovviamente all'altro rimane la possibilità di farlo su altre parti di cui è proprietario esclusivo).
- ho dei dubbi sul fatto che il tetto sia divisibile tra le proprietà e non costituisca invece un elemento comune, infatti interpretando l'art. 1117 del codice civile si potrebbe definire "necessario all'uso comune" (nel senso che una parte è "sostiene" l'altra ?) quindi potrebbero valere tutte le altre considerazioni espresse nelle altre discussioni del forum sui tetti condominiali, ovvero la parte sud del tetto è a disposizione per i pannelli solari in ragione della metà per ciascun proprietario.
- per contrastare i dubbi sulla comproprietà mi chiedo come tale concetto si applicherebbe ad edifici costruiti in aderenza (che sono completamente separati nelle proprieta')?
Ringrazio in anticipo per l'utilissimo servizio da Voi fornito.
Marco, da Saonara (PD)
ho una domanda sull'installazione di pannelli solari su una porzione di bifamiliare a suddivisione verticale.
La situazione è la seguente:
- l'edificio è completamente suddiviso in modo verticale, con una porzione a nord ed una a sud.
- ciascuna porzione ha una parte di giardino esclusivo, accessi esclusivi e non ha alcuna parte che verticalmente sovrasta o incide sull'altra porzione.
- la separazione delle proprieta' e' regolarmente riportata nelle mappe catastali, non esistono fogli/mappe/sub in comune e non sono previste servitù di nessun tipo.
In queste condizioni e' possibile installare liberamente i pannelli solari sull'intera parte sovrastante la rispettiva parte di proprieta'?
Ovvero ciascuna porzione della bifamiliare e' proprietaria della copertura (tetto) a lei soprastante, oppure no?
La domanda la pongo perchè ci sono alcuni aspetti che rendono la risposta non ovvia:
- nel caso la proprietà del tetto si possa considerare completamente separata ed essendo l'edificio diviso nord/sud, uno dei proprietari avrebbe la completa disponibilità della falda sud del tetto e all'altro rimarrebbe la nord. In questo caso chi e' proprietario della parte sud sarebbe di fatto l'unico che può installare i pannelli solari sul tetto (ovviamente all'altro rimane la possibilità di farlo su altre parti di cui è proprietario esclusivo).
- ho dei dubbi sul fatto che il tetto sia divisibile tra le proprietà e non costituisca invece un elemento comune, infatti interpretando l'art. 1117 del codice civile si potrebbe definire "necessario all'uso comune" (nel senso che una parte è "sostiene" l'altra ?) quindi potrebbero valere tutte le altre considerazioni espresse nelle altre discussioni del forum sui tetti condominiali, ovvero la parte sud del tetto è a disposizione per i pannelli solari in ragione della metà per ciascun proprietario.
- per contrastare i dubbi sulla comproprietà mi chiedo come tale concetto si applicherebbe ad edifici costruiti in aderenza (che sono completamente separati nelle proprieta')?
Ringrazio in anticipo per l'utilissimo servizio da Voi fornito.
Marco, da Saonara (PD)
Risposta ADUC
solitamente il tetto, a meno di particolari disposizioni contenute nell'atto di acquisto, e' parte comune all'intero fabbricato. In questo caso, quindi, trattandosi di una comunione tra due distinti proprietari, potrebbe trovar applicazione l'ar. 1102 c.c. che le riporto:
"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (1164)."
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
"Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (1164)."
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
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