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Cara ADUC

pagamento mancata restituzione modem linkem

29 giugno 2017
Domanda 29 giugno 2017
Nel mese di ottobre 2016 ho disdetto un contratto linkem in abbonamento con modem da interno. Oggi la predetta società mi chiede il pagamento di €100,00 quale mancata restituzione del modem. Premetto che il contratto avveniva per telefono nel gennaio 2014 che a dire degli operatori oggi contattati esiste una registrazione in cui io accetto di restituire il modem a eventuale cessazione del contratto di cui io a distanza di tempo non ricordo di aver ascoltato in fase di dettatura telefonica delle condizioni contrattuali. Altresì come risulta anche dai loro sistemi il contratto si definiva solo via telefono e di cui non ricevevo copia cartacea ne sottoscrivevo un contratto materiale. Chiedo è lecito che a distanza di circa tre anni dalla stipula di un contratto telefonico di cui non si riceveva copia cartacea uno possa ricordarsi di restituire il modem? perchè in sede di disdetta e di ultima fattura non mi veniva chiesta la restituzione dell'apparecchio? grazie per chi vorrà darmi indicazioni sul da farsi.
Marcello, da Marconia (MT)

Risposta ADUC
la sottoscrizione del suo contratto è avvenuta prima della Delibera 520/2015 che prevede un accordo per la rinuncia alla firma del contratto cartaceo nel caso di adesioni a distanza tramite telefono. Puo' in effetti che la registrazione della sua conversazione contenesse le informazioni sotto forma di risposte a domande specifiche dell'operatore e fra di esse ci fosse anche quella dell'obbligo di riconsegna del modem. Per accertarsene dovrebbe fare richiesta della registrazione facendosi valere con una lettera raccomandata AR o PEC di diffida:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
Se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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