Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Pagamento assegno negato allo sportello

5 agosto 2016
Domanda 5 agosto 2016
Mio fratello, correntista da svariati anni della Banca Monte dei Paschi,ha emesso un assegno a mio favore di € 5.900,00. L'indomani sono andato in banca, presso la stessa filiale che detiene il c.c. mio fratello per cambiare l'assegno perche' necessitavo di quel contante.
Premesso che il sottoscritto non si avvale dei servizi di quella banca, il cassiere non ha voluto sentire ragioni a cambiarmi tale assegno e mi ha mandato a parlare con la direttrice. La suddetta naturalmente si e' guardata bene dal venire incontro alle mie necessita' adducendo scuse del tipo che sopra a 1000 euro lei non puo' cambiare assegni in contanti. Vorrei sapere cortesemente se questo e' un servizio che devono o meno eseguire e in considerazione del fatto che tra pochi giorni mio fratello dovra' versarmi un altro assegno dello stesso importo e capire cosa fare per ottenere tale servizio.

Risposta ADUC
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I mille euro (che comunque ora sono tremila) del pagamento per contanti non c'entrano un bel niente perché quello è il limite di trasferimento tra soggetti di cui nessuno sia un intermediario.
Esistono però dei doveri della banca in merito, e qui possono avere le loro ragioni.
Le frodi bancarie sono talmente diffuse che gli istituti hanno il dovere di attrezzarsi per limitarle. Specie quando si tratta di assegni, in cui vi è un rapporto diretto tra banca e cliente che lo emette. I precedenti sono numerosissimi e vi è assodata giurisprudenza che prevede come l'obbligazione a pagare da parte della banca sussista unicamente nei confronti del proprio cliente perché scaturisce dal rapporto di provvista e dalla convenzione di assegno. Il beneficiario di un assegno non può quindi vantare l'esistenza di un'obbligazione cambiaria in suo favore. La banca è tenuta a eseguire il pagamento su ordine e per conto del cliente che lo ha emesso e non di chi lo riceve. Di qui la mancanza, in via di principio, di un diritto del portatore dell' assegno sulla provvista e di un obbligo cambiario dello sportello. Anche la Cassazione (esempi: 5 agosto 1974, n. 7307; 14 marzo 1997, n. 2303; 18 agosto 1997, n. 7658) obbliga la banca a identificare il cliente mediante le cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all' importo e alla natura del documento. Di conseguenza, in caso di negoziazione di titoli di non irrilevante valore, l' identificazione va effettuata per conoscenza personale o con l'intervento di un notaio. Ciò per adempiere all' obbligazione senza colpa grave. Infatti, l' articolo 1992 del Codice civile dispone che il debitore è liberato dalla sua obbligazione se adempie la prestazione nei confronti del possessore di un titolo di credito senza colpa grave. Per non incorrere in tale responsabilità la banca è tenuta alla verifica dell' integrità fisica del titolo e alla identificazione del possessore presentatore del titolo di credito o per conoscenza personale o con l' intervento di un notaio, mentre non è sufficiente il documento di identificazione.
In questo caso, comunque, sarebbe bastato domandare a suo fratello per risolvere la questione. La prossima volta suo fratello potrebbe preavvisare della cosa, a scanso di equivoci.
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