Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Pagamento affitto

6 novembre 2014
Domanda 6 novembre 2014
Salve.
Oggi mi sono recato presso l'abitazione del locatore per pagare l'affitto, dell'ammontare di 400€ (+2€ per la ricevuta), e il locatore si è rifiutato di accettare il denaro contante, sostenendo che il commercialista gli ha spiegato che il pagamento deve essere per legge tracciabile (cosa che mi risulta vera solo oltre i 1000€). Inoltre non è in grado di fornirmi delle coordinate bancarie per poter pagare tramite bonifico bancario, visto che non possiede un conto e il marito si rifiuta di darmi le sue, perché il locatore nel contratto è la moglie e inoltre, dice, «i codici non li do nemmeno a mia moglie» — cosa assurda (l'IBAN potrebbe pubblicarlo pure online…) che mi fa pensare più ad un pretesto per ostacolare il pagamento.
Precedentemente abbiamo pagato con vaglia postale che però, oltre al costo, ha i suoi tempi e nel caso venga inviato troppo tardi, arriva di conseguenza tardi e ci mette nel torto. Alla fine abbiamo convenuto per un assegno, che provvederò a portare domani — ma quasi temo altre storie per il fatto che l'assegno non è emesso dalla stessa persona cui è intestato il contratto.
Volevo chiedere se, in circostanze come queste o “peggiori” (per esempio se fosse stato l'ultimo giorno per pagare), avrei potuto chiamare i carabinieri per obbligare il locatore ad accettare il denaro.
Aggiungo che sul contratto non è scritto un modo di pagamento specifico; che in realtà la proprietà dell'immobile è divisa tra 4 diverse persone e non abbiamo mai avuto problemi con le altre 3 (paghiamo l'affitto 3 mesi a uno, 3 mesi ad un altro ecc.).
Grazie mille per l'attenzione.
Mauro, da Roma (RM)

Risposta ADUC
relativamente all'impossibilità di accettare il denaro in contante Lei ha pienamente ragione.
Tale divieto, infatti, era sussistente solo per le somme superiori ai 1000€.
Tra l'altro il tesoro con una propria nota ha revocato tale disposizione.
Ad ogni buon conto laddove il locatore rifiuti il versamento dei contanti, si suppone che sia previsto contrattualmente, dovrà indicare la modalità di pagamento che intende accettare.
In caso di rifiuto delle somme e di indicazione delle nuova modalità di pagamento si verificherà la mora del creditore disciplinata dall'art. 1206 del codice civile .
Laddove il suo creditore continuasse ad opporre ingiustificati rifiuti Lei potrà tutelarsi seguendo lo schema di seguito riportato:
1. il debitore offre di eseguire la sua prestazione nei termini stabiliti, ma il creditore la rifiuta senza alcun motivo legittimo (offerta non formale art. 1220 c.c.)
2. di fronte al rifiuto del creditore a ricevere la prestazione, il debitore ricorre ad un'offerta fatta secondo le modalità dell'articolo 1208 c.c. detta " offerta solenne " nel suo caso è un'offerta reale.
3. eseguita correttamente offerta solenne e rifiutata dal creditore, quest'ultimo è considerato a tutti gli effetti in mora con le conseguenze stabilite dall'articolo 1207 c.c.
4. per liberarsi definitivamente dall'obbligazione il debitore, di fronte al perdurare del rifiuto del creditore a ricevere la prestazione, dovrà depositare le cose dovute (art. 1210 c.c.) secondo le modalità indicate dall'articolo 1212 c.c. ; solo quando il creditore accetta il deposito, oppure, in caso di rifiuto, quando passa in giudicato la sentenza con la quale viene ritenuto valido il deposito, il debitore sarà completamente liberato dell'obbligazione.
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