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Cara ADUC

Osservazioni sulla cartella esattoriale che segue una multa

26 febbraio 2008
Domanda 26 febbraio 2008
Ho appena finito di leggere il vostro allegato n. 4 del 15/02/08, in cui parlate della cartella esattoriale e precisamente "Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per
infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi."
Mi riferisco alla maggiorazione per ritardato pagamento, per cui voi scrivete: "Le spese e maggiorazioni dovute all'ente creditore dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni amministrative (comprendenti le multe al codice della strada) la maggiorazione e' del 10% semestrale. Essa e' fissata dall'art.27 della legge 689/81 e viene calcolata da quando la sanzione e' diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione".
Poiché si tratta di contravvenzioni (multe), la Legge 689/81 si ritiene derogata dalla disciplina speciale del C.d.S., di conseguenza nulla può essere preteso in aggiunta alla metà del massimo edittale e alle eventuali spese di procedimento. (Art. 194 C.d.S.: "In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo."). Quindi, poiché si tratta di contravvenzioni (multe), la Legge 689/81 si ritiene derogata dalla disciplina speciale del C.d.S., di conseguenza nulla può essere preteso in aggiunta alla metà del massimo edittale e alle eventuali spese di procedimento.. La deroga è rappresentata dall'art. 203 C.d.S., comma 3: "Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento."
Applicando, in aggiunta a quanto sopra, la maggiorazione per ritardato pagamento indicata nella cartella (10% semestrale), in contrasto con quanto sancito dalla Corte Costituzionale in relazione alle altre entrate della pubblica amministrazione (es. imposte dirette), si verrebbe ad applicare una sanzione sulla sanzione.
Questo principio è stato più volte tacciato di illegittimità costituzionale in numerose sentenze, in quanto contrario agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
La sentenza n° 7674/05 del Giudice di Pace Dott. Corrado Iannace, che ha dichiarato illegittimo tale comportamento, recita tra l'altro: ".Si osserva che il comma 3 dell'art. 203 attribuisce al verbale efficacia di titolo esecutivo solo per la metà del massimo della sanzione e per le spese di procedimento, ma non per le maggiorazioni che pertanto sono dovute solo in caso di ritardato pagamento della somma indicata dal titolo esecutivo. Ne consegue che non sussistendo tali indicazioni, poiché il Comune ha azionato la riscossione del titolo con l'iscrizione al ruolo, il termine per il pagamento decorre dal giorno della notifica della cartella esattoriale, e solo in caso di ritardato pagamento della cartella sarebbero dovute le maggiorazioni. Inoltre, poiché al verbale di contestazione è stata riconosciuta la valenza di ordinanza ingiunzione per un importo pari alla metà del massimo, ossia per il doppio della sanzione irrogata col verbale stesso si osserva che il mancato pagamento della sanzione entro i sessanta giorni dalla notifica è praticamente già sanzionato dal raddoppio della sanzione stessa."
Vi prego di approfondire l'argomento, perché ci sono tantissime cause in corso al riguardo e la gente ha bisogno di chiarezza.
Cordiali saluti
P.S. Ho versato la quota annuale di adesione ADUC il 19/12/2007
Tiziana, da Roma (RM)

Risposta ADUC
per prima cosa la ringraziamo sia dell'adesione che delle sue osservazioni che pubblichiamo sul nostro sito, tra le lettere di Cara Aduc. Sinceramente non ci pare che le questioni da lei sollevate mettano cosi' chiaramente in dubbio l'applicabilita' della sanzione prevista dall'art.27 della legge 689/81, articolo peraltro precisamente citato -in merito alla riscossione coattiva delle multe- dal c.d.s. all'art.206. Non ci pare che esso, sinceramente, sia in alcun modo derogato dal c.d.s., al di la' di ogni considerazione (che e' a parte) riguardo al principio generico inerente la legittimita' della sanzione sulla sanzione. Abbiamo anche fatto ricerche specifiche sulla giurisprudenza legata a detto articolo e agli articoli del c.d.s. interessati, senza trovare nessuna nota relativa all'incostituzionalita' da lei citata, per la quale semmai la invitiamo a darci riferimenti (relativamente alle sentenze). Riteniamo, in ogni caso, che inserire queste argomentazioni nelle nostre schede (che non sono trattati legali ma informazioni generali per il consumatore) sia controproducente in termini di chiarezza. Le sedi sono semmai altre, legate ai casi (e alle cause) specifiche. Inseriamo a volte degli spunti di riflessione o delle sentenze, ma quando la legge e' veramente messa in discussione oppure fortemente modificata od anche -spesso- confusa da presunti chiarimenti. Cio' sempre con il nostro basilare atteggiamento cauto, poco incline ai facili sbandieramenti e certamente poco similare a quello di altre associazioni. Il tutto cambierebbe, ovviamente, se davvero la Corte Costituzionale o la Cassazione mettessero in dubbio dette norme e sancissero principi diversi. In tal caso la scheda conterrebbe puntualmente le dovute precisazioni.
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