Cara ADUC
Oriundi italiani: le difficolta' nel riconoscimento della cittadinanza
Domanda
30 aprile 2007
Sempre nella speranza che la sfasatura creatasi in Senato nella conversione del DL n. 10, dopo avere indotto in tentazione qualche zelante funzionario del MAE, offra anche una preziosa occasione di riflessione a chi dovrebbe finalmente assumere responsabilità e prendere decisioni serie, trascrivo la lettera che il 16 luglio del 2005 avevo inviato a varie Prefetture e Comuni del Nord-Nord Est, nonchè ad Associazioni emigratorie che avevano dimostrato un qualche interesse nella situazione. E' un testo che mantiene ancora, dopo quasi due anni, tutta la sua attualità: a cominciare dal titolo. Ho sottolineato in neretto i passaggi che rivestono maggiore attualità, in vista dei provvedimenti che sarebbero da invocare da parte delle "autorità competenti". Meglio tardi che mai!
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ORIUNDI IN ITALIA: URGONO RILEVAZIONI ATTENDIBILI E INTERVENTI DI COORDINAMENTO: A tutt'oggi, continuano a mancare importanti elementi informativi che permettano di valutare complessivamente la situazione dei riconoscimenti di cittadinanza effettuati presso i comuni italiani dai discendenti di italiani nati all'estero, ai sensi delle Circolari n. K28/1 del 1991, n. 28 del 2002 e dell'art. 11 del DPR n. 394 del 31.8.1999. Com'è noto, il fenomeno è nato sul finire degli anni '990 in conseguenza del rallentamento, e poi dei blocchi, nella trattazione delle pratiche di riconoscimento verificatisi negli Uffici consolari, dapprima in Argentina, Brasile e Uruguay e poco dopo in Peru'. Tale rallentamento, a sua volta, fu inevitabile ovvia conseguenza del forte aumento delle collettività italiane residenti nei quattro paesi, a seguito del rapido incremento verificatosi nelle richieste (e concessioni!) di riconoscimento a partire dai primi anni dello stesso decennio. Va rilevato, al riguardo, che la stragrande maggioranza degli oriundi che regolarizzarono la loro posizione in quel decennio, non utilizzarono la recuperata cittadinanza per "tornare" in Italia e neppure per trasferirsi in paesi terzi, ma rimasero nelle zone di origine, andando a costituire pertanto un onere lavorativo crescente, presto divenuto insopportabile, per i competenti uffici consolari, che videro moltiplicarsi per dieci o quindici volte i loro adempimenti ordinari, in particolare quelli relativi ai passaporti, al servizio elettorale etc. Le dimensioni quantitative del fenomeno vennero ampiamente ignorate, o forse deliberatamente occultate, dalla convergenza di interessi politici spuri: da una parte, quelli dei "professionisti dell'emigrazione", interessati a incrementare il peso numerico delle collettività per poter convogliare su di esse crescenti flussi finanziari statali, regionali etc; dall'altra, le speranze nutrite da alcuni politici di poter raccogliere più voti all'estero che in Italia. Nacque così la leggenda dell'esodo degli italo-sudamericani dovuto a una presunta crisi economica continentale e argentina in particolare; leggenda che produsse, oltre a un disordinato incremento degli aiuti pubblici verso quell'area, anche un accresciuta disponibilità da parte di numerosi Enti locali, ad accogliere le masse di nuovi cittadini che certa propaganda prometteva. Questo atteggiamento di positiva attenzione verso gli "italiani di ritorno", fu forse una delle motivazioni che spinsero alcuni comuni - fra primi, quello di Milano - a sperimentare, sul finire dello scorso decennio, una applicazione "diretta" delle Circolare K28/1991 fondata su una interpretazione estensiva del concetto di "residenza", che il DPR 30.5.1989 n. 223 (nella Circolare erroneamente citato col n. 123) aveva da poco definito in termini di mera "dimora abituale". Questa nuova prassi suscitò inizialmente molte critiche e anche attive resistenze sia da parte di molti uffici consolari che di uffici periferici del Ministero dell'Interno; questo pertanto, nell'intento di contrastare le difformità applicative, emanò nel dicembre 2002 la nota Circolare a firma Ciclosi, che confermando il concetto più ampio di residenza, accennato nella Circolare K28/1, lo estendeva esplicitamente ai titolari di permesso di soggiorno per turismo, e inoltre estendeva la portata del comma C dell'art. 11 del DPR 394/1999, dalla fattispecie dell'acquisto a quella del riconoscimento di cittadinanza. Iniziativa sicuramente lodevole sotto ogni aspetto, che peraltro non sembra avere ancora raggiunto l' obbiettivo fondamentale di introdurre una soddisfacente omogeneità nei comportamenti sia dei Comuni e delle Questure, sia degli Uffici consolari interessati. Fra questi ultimi, si distingue il Consolato Generale a Curitiba, quello in cui la sproporzione fra domande di riconoscimento e capacità operative (probabilmente la più grave in tutto il Sudamerica subito dopo il Peru), ha prodotto, già da oltre un anno, la drastica decisione di sospendere non la trattazione, ma la stessa accettazione delle domande di riconoscimento. Misura che ovviamente ha aggravato la situazione inducendo i discendenti più concretamente interessati alla cittadinanza, a intraprendere numerosi quella che, nonostante i suoi altissimi costi e rischi, sembra ormai la sola strada rimasta. Il conseguente aumento della corsa ai riconoscimenti in Italia, e la notevole massa di risorse finanziarie da essa mobilitata, avrebbe stimolato le attività di numerosi intermediari, che svolgono un ruolo indubbiamente necessario nella maggior parte dei casi (sia per motivi linguistici, sia per soddisfare le disparate condizioni poste dalle Questure per il rilascio dell'iniziale PdS turistico), ma ovviamente possono anche essere tentati di approfittare della situazione dei loro "clienti" per taglieggiarli, ed anche tentare di corrompere le Autorità locali per ottenere procedure accelerate o addirittura l'omissione di adempimenti essenziali, fino al caso limite (pure talvolta verificatosi) del requisito della residenza sul territorio comunale. In molti casi, tali facilitazioni sono concesse spontaneamente da Comuni e Questure in un apprezzabile spirito umanitario, ma purtroppo è impossibile evitare gli abusi, i sospetti e gli scandalismi più o meno strumentali, come quello che ispira i recenti interventi di Luigi Barindelli culminati nell'articolo pubblicato da "l'Unità" a firma di Maurizio Chierici. Ne consegue pertanto l'assoluta necessità - espressa anche in un Ordine del Giorno approvato l'8 luglio scorso dal Consiglio Generale degli Italiani all'Estero - di un ulteriore, più ampio e organico intervento del Ministero dell'Interno, anche per coordinare le discordanti Circolari in materia, che sarebbero state autonomamente emanate da varie Prefetture. E' ovvio che il Ministero dell'Interno non potrebbe in alcun caso dettare norme per gli Uffici consolari, e tuttavia le divergenze fra le prassi vigenti nelle circoscrizioni consolari contribuiscono non poco ad alimentare equivoci, confusioni e polemiche utili solo a favorire interessi poco limpidi. In particolare, il Consolato Generale a Curitiba, dopo la sconcertante decisione di sospendere l'accettazione delle domande di riconoscimento, con un "Avviso" del mese di giugno scorso ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato anche del servizio di legalizzazione dei documenti, o almeno di quelli di stato civile riguardanti ascendenti di origine italiana, necessari per le pratiche di riconoscimento. Fanno eccezione le richieste provenienti da Comuni italiani (dopo la defezione di Milano, ne sono rimmasti dieci, fra cui cinque capoluoghi di provincia, che si prestano a questo servizio del tutto particolare e "extra legem"), e quelle presentate da discendenti che risultino essere stati residenti in Italia non oltre il mese precedente. Si tratta di condizioni poco comprensibili, soprattutto in quanto costringono gli interessati a trattenersi in Italia, senza neppure poter lavorare, per tutto il tempo in cui il Comune attende che il Consolato restituisca i documenti legalizzati. Assai confusa appare la situazione in Argentina, dove il problema della legalizzazione dei documenti di stato civile, grazie alla Convenzione dell'Aja, non si porrebbe, ma a quanto pare i consolati, o alcuni di essi, si rifiutano di provvedere alla emissione dei "certiificati di non rinuncia alla cittadinanza", uno dei documenti previsti, peraltro superfluamente, dalla Circolare K28/1991. Infine, ancora più grave si presenta la situazione in Perù, dove l'obbligo del visto per l'ingresso a fini turistici, pone una barriera quasi insuperabile alle aspirazioni dei discendenti, ancorchè questi siano muniti di tutta la documentazione, finanche legalizzata, per ottenere il riconoscimento in Italia! Va dunque ribadita con forza l'esigenza di una decisiva azione di coordinamento fra i due Ministeri interessati, i rispettivi Uffici dipendenti e i Comuni, al fine di ristabilire un ragionevole livello di certezza del diritto, anche sulla base di uno scambio di informazioni statistiche atto a delineare le reali dimensioni qualitative del fenomeno.
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ORIUNDI IN ITALIA: URGONO RILEVAZIONI ATTENDIBILI E INTERVENTI DI COORDINAMENTO: A tutt'oggi, continuano a mancare importanti elementi informativi che permettano di valutare complessivamente la situazione dei riconoscimenti di cittadinanza effettuati presso i comuni italiani dai discendenti di italiani nati all'estero, ai sensi delle Circolari n. K28/1 del 1991, n. 28 del 2002 e dell'art. 11 del DPR n. 394 del 31.8.1999. Com'è noto, il fenomeno è nato sul finire degli anni '990 in conseguenza del rallentamento, e poi dei blocchi, nella trattazione delle pratiche di riconoscimento verificatisi negli Uffici consolari, dapprima in Argentina, Brasile e Uruguay e poco dopo in Peru'. Tale rallentamento, a sua volta, fu inevitabile ovvia conseguenza del forte aumento delle collettività italiane residenti nei quattro paesi, a seguito del rapido incremento verificatosi nelle richieste (e concessioni!) di riconoscimento a partire dai primi anni dello stesso decennio. Va rilevato, al riguardo, che la stragrande maggioranza degli oriundi che regolarizzarono la loro posizione in quel decennio, non utilizzarono la recuperata cittadinanza per "tornare" in Italia e neppure per trasferirsi in paesi terzi, ma rimasero nelle zone di origine, andando a costituire pertanto un onere lavorativo crescente, presto divenuto insopportabile, per i competenti uffici consolari, che videro moltiplicarsi per dieci o quindici volte i loro adempimenti ordinari, in particolare quelli relativi ai passaporti, al servizio elettorale etc. Le dimensioni quantitative del fenomeno vennero ampiamente ignorate, o forse deliberatamente occultate, dalla convergenza di interessi politici spuri: da una parte, quelli dei "professionisti dell'emigrazione", interessati a incrementare il peso numerico delle collettività per poter convogliare su di esse crescenti flussi finanziari statali, regionali etc; dall'altra, le speranze nutrite da alcuni politici di poter raccogliere più voti all'estero che in Italia. Nacque così la leggenda dell'esodo degli italo-sudamericani dovuto a una presunta crisi economica continentale e argentina in particolare; leggenda che produsse, oltre a un disordinato incremento degli aiuti pubblici verso quell'area, anche un accresciuta disponibilità da parte di numerosi Enti locali, ad accogliere le masse di nuovi cittadini che certa propaganda prometteva. Questo atteggiamento di positiva attenzione verso gli "italiani di ritorno", fu forse una delle motivazioni che spinsero alcuni comuni - fra primi, quello di Milano - a sperimentare, sul finire dello scorso decennio, una applicazione "diretta" delle Circolare K28/1991 fondata su una interpretazione estensiva del concetto di "residenza", che il DPR 30.5.1989 n. 223 (nella Circolare erroneamente citato col n. 123) aveva da poco definito in termini di mera "dimora abituale". Questa nuova prassi suscitò inizialmente molte critiche e anche attive resistenze sia da parte di molti uffici consolari che di uffici periferici del Ministero dell'Interno; questo pertanto, nell'intento di contrastare le difformità applicative, emanò nel dicembre 2002 la nota Circolare a firma Ciclosi, che confermando il concetto più ampio di residenza, accennato nella Circolare K28/1, lo estendeva esplicitamente ai titolari di permesso di soggiorno per turismo, e inoltre estendeva la portata del comma C dell'art. 11 del DPR 394/1999, dalla fattispecie dell'acquisto a quella del riconoscimento di cittadinanza. Iniziativa sicuramente lodevole sotto ogni aspetto, che peraltro non sembra avere ancora raggiunto l' obbiettivo fondamentale di introdurre una soddisfacente omogeneità nei comportamenti sia dei Comuni e delle Questure, sia degli Uffici consolari interessati. Fra questi ultimi, si distingue il Consolato Generale a Curitiba, quello in cui la sproporzione fra domande di riconoscimento e capacità operative (probabilmente la più grave in tutto il Sudamerica subito dopo il Peru), ha prodotto, già da oltre un anno, la drastica decisione di sospendere non la trattazione, ma la stessa accettazione delle domande di riconoscimento. Misura che ovviamente ha aggravato la situazione inducendo i discendenti più concretamente interessati alla cittadinanza, a intraprendere numerosi quella che, nonostante i suoi altissimi costi e rischi, sembra ormai la sola strada rimasta. Il conseguente aumento della corsa ai riconoscimenti in Italia, e la notevole massa di risorse finanziarie da essa mobilitata, avrebbe stimolato le attività di numerosi intermediari, che svolgono un ruolo indubbiamente necessario nella maggior parte dei casi (sia per motivi linguistici, sia per soddisfare le disparate condizioni poste dalle Questure per il rilascio dell'iniziale PdS turistico), ma ovviamente possono anche essere tentati di approfittare della situazione dei loro "clienti" per taglieggiarli, ed anche tentare di corrompere le Autorità locali per ottenere procedure accelerate o addirittura l'omissione di adempimenti essenziali, fino al caso limite (pure talvolta verificatosi) del requisito della residenza sul territorio comunale. In molti casi, tali facilitazioni sono concesse spontaneamente da Comuni e Questure in un apprezzabile spirito umanitario, ma purtroppo è impossibile evitare gli abusi, i sospetti e gli scandalismi più o meno strumentali, come quello che ispira i recenti interventi di Luigi Barindelli culminati nell'articolo pubblicato da "l'Unità" a firma di Maurizio Chierici. Ne consegue pertanto l'assoluta necessità - espressa anche in un Ordine del Giorno approvato l'8 luglio scorso dal Consiglio Generale degli Italiani all'Estero - di un ulteriore, più ampio e organico intervento del Ministero dell'Interno, anche per coordinare le discordanti Circolari in materia, che sarebbero state autonomamente emanate da varie Prefetture. E' ovvio che il Ministero dell'Interno non potrebbe in alcun caso dettare norme per gli Uffici consolari, e tuttavia le divergenze fra le prassi vigenti nelle circoscrizioni consolari contribuiscono non poco ad alimentare equivoci, confusioni e polemiche utili solo a favorire interessi poco limpidi. In particolare, il Consolato Generale a Curitiba, dopo la sconcertante decisione di sospendere l'accettazione delle domande di riconoscimento, con un "Avviso" del mese di giugno scorso ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato anche del servizio di legalizzazione dei documenti, o almeno di quelli di stato civile riguardanti ascendenti di origine italiana, necessari per le pratiche di riconoscimento. Fanno eccezione le richieste provenienti da Comuni italiani (dopo la defezione di Milano, ne sono rimmasti dieci, fra cui cinque capoluoghi di provincia, che si prestano a questo servizio del tutto particolare e "extra legem"), e quelle presentate da discendenti che risultino essere stati residenti in Italia non oltre il mese precedente. Si tratta di condizioni poco comprensibili, soprattutto in quanto costringono gli interessati a trattenersi in Italia, senza neppure poter lavorare, per tutto il tempo in cui il Comune attende che il Consolato restituisca i documenti legalizzati. Assai confusa appare la situazione in Argentina, dove il problema della legalizzazione dei documenti di stato civile, grazie alla Convenzione dell'Aja, non si porrebbe, ma a quanto pare i consolati, o alcuni di essi, si rifiutano di provvedere alla emissione dei "certiificati di non rinuncia alla cittadinanza", uno dei documenti previsti, peraltro superfluamente, dalla Circolare K28/1991. Infine, ancora più grave si presenta la situazione in Perù, dove l'obbligo del visto per l'ingresso a fini turistici, pone una barriera quasi insuperabile alle aspirazioni dei discendenti, ancorchè questi siano muniti di tutta la documentazione, finanche legalizzata, per ottenere il riconoscimento in Italia! Va dunque ribadita con forza l'esigenza di una decisiva azione di coordinamento fra i due Ministeri interessati, i rispettivi Uffici dipendenti e i Comuni, al fine di ristabilire un ragionevole livello di certezza del diritto, anche sulla base di uno scambio di informazioni statistiche atto a delineare le reali dimensioni qualitative del fenomeno.
Risposta ADUC
La ringraziamo della sua riflessione, che pubblichiamo.
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